Da diversi giorni ormai i candidati che hanno superato tutte le prove del faticoso concorso sono alle prese con varie discussioni sulla valutazione del titolo di servizio di cui alla lettera B.2) della Tabella allegata al decreto 3 agosto 2017 n. 138, che recita “Per ogni anno scolastico di servizio prestato come collaboratore del capo d’istituto, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001” sono assegnati punti 1,75 per anno per un massimo di 6 anni”.

Diversi candidati, probabilmente mal consigliati, hanno dichiarato qualsiasi collaborazione prestata al dirigente, a prescindere dal tipo di funzione delegata superando i limiti che discendono dalle norme citate dalla lettera B.2) della Tabella e dalle norme in essa richiamate: infatti, ai sensi dell’art. 25, comma 5 del D.LGS. 165/2001, le funzioni oggetto di delega sono esclusivamente quelle “organizzative e amministrative”. Sembrerebbe che molti abbiano indicato tra le varie attività delegate, che farebbero attribuire ulteriore punteggio, anche quelle svolte nella qualità di coordinatore di classe. In realtà, la lettura attenta delle varie norme chiarisce che le collaborazioni da considerare sono effettivamente quelle del primo e del secondo collaboratore, per utilizzare le espressioni in uso all’interno delle scuole. L’articolo 34 del CCNL Scuola del 2006/2009, attualmente in vigore per il rinvio operato dal CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016/2018, limita a due il numero dei collaboratori del dirigente scolastico. Ma anche se ancora rimanessero ulteriori dubbi la Corte di Cassazione civile con sentenza n. 13801 del 31/05/2017 ha spiegato che la lettura delle disposizioni di legge e di contratto evidenziano una parziale sovrapposizione di precetti nella materia degli “incarichi di collaborazione”, che impone opzioni interpretative idonee a ricostruirli in termini di coerenza con il complesso sistema di ripartizione delle competenze in materia scolastica tra Collegio dei docenti e dirigente scolastico.

Gli incarichi di collaborazione attribuiti dal Capo di istituto nell’esercizio delle proprie prerogative sono connessi ai compiti propri della funzione direttiva di gestione amministrativa e organizzativa, propria del delegante, e non anche quelli riferibili alla materia del coordinamento dell’attività didattica e formativa, attività proprie del Collegio dei docenti.

Alla luce di quanto sopra brevemente esposto, al fine di prevenire eventuali contenziosi sulla valutazione dei titoli, UDIR ha presentato una formale richiesta di chiarimenti in merito al MIUR al fine di fornire indicazioni chiare alla Commissione d’esame e consentire, qualora fosse necessario, dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, a tutti i candidati di regolarizzare eventuali dichiarazioni irregolari o comunque non conformi attraverso lo strumento del reclamo.