Confermate anche per il 2022 le 400 scuole normodimensionate e incrementato il Fun di altri 20 milioni di euro. Via libera ai contratti integrativi per lo scorso triennio. Udir chiede un cambio di rotta per aumentare sedi di presidenza e ripristinare il taglio del salario accessorio operato negli ultimi dieci anni.

ART. 110


(Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici)

  1. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità ed alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all’art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
  2. Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuano ad operare le Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale della risorsa disponibile sul Fondo unico nazionale, di cui all’art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell’istruzione in applicazione dell’articolo 25 del C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell’Area V della dirigenza pubblica – dirigenti scolastici.

ART. 111


(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi)

  1. All’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole “l'anno scolastico 2021/2022” sono sostituite dalle seguenti: “gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023” e all’articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole “27,23 milioni di euro annui per l’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “40,84 milioni di euro annui per il 2022 e 27,23 milioni di euro annui per il 2023”.