L’accordo tra l’amministrazione e i sindacati della scuola sul Ccnl 2019/21 dei dirigenti scolastici rappresenta soprattutto un’altra occasione persa: lo sostiene Udir. Infatti, l’ipotesi di accordo appena firmata non sembra nemmeno un contratto. Si potrebbe dire: un contratto inesistente. Per quanto riguarda la parte normativa, le novità sono ben poche: la quota per le mobilità interregionale viene portata dal 30 al 60%; non si capisce perché no debba essere il 100%. Inoltre ai Dirigenti all’estero viene riconosciuta la posizione variabile, ma il merito è dei giudici più che dei sindacati, dato che negli ultimi anni sono stati vinti una marea di ricorsi.

Per quanto riguarda la parte economica: gli aumenti mensili a regime sono 195 euro, circa 100 euro netti, verranno corrisposti degli arretrati, circa 7.000 euro netti, per il semplice motivo che siamo nel 2024 e la vigenza contrattuale è 2019/2021. Veramente poco.

Se oggi siamo in presenza di qualcosa che chiamare “contratto” sembra esagerato, possiamo dire tranquillamente che anche il “prossimo” contratto, vigenza 2022/2024, sarà ben poca cosa, visto che al momento non ci sono stanziamenti aggiuntivi. Che ne è della perequazione? Stiamo parlando di almeno 30.000 annui di sperequazione rispetto agli altri Dirigenti dell’Area C.

UDIR chiede con forza che vengano stanziate nella prossima Legge di Bilancio le risorse necessarie, in modo di arrivarci almeno con il contratto 2025/2027.

SCHEDA TECNICA SULLA PARTE ECONOMICA

Gli aumenti contrattuali e gli arretrati

All’art. 28, comma 1 vengono indicati gli aumenti dello stipendio tabellare, lordo dipendente, con le relative decorrenze:

DECORRENZA AUMENTO MENSILE

1 GENNAIO 2019          84,00

1 GENNAIO 2020          130,00

1 GENNAIO 2021          135,00

Gli aumenti successivi inglobano quelli precedenti; di conseguenza, lo stipendio tabellare annuo è rideterminato a regime in 47.015,73 euro lordi.

Sempre all’art. 28, al comma 3, si stabilisce un aumento della retribuzione di posizione/parte fissa di 60 euro mensili, per cui l’importo annuale a regime sarà pari a 13.345,11 euro lordi.

Considerando stipendio tabellare e posizione fissa insieme, questi gli aumenti in totale:

DECORRENZA AUMENTO MENSILE

1 GENNAIO 2019          84,00

1 GENNAIO 2020          130,00

1 GENNAIO 2021          195,00

Al netto, stiamo parlando di un aumento di 100 euro al mese…

Dato che siamo nel 2024, verranno corrisposti degli arretrati; ipotizzando che il contratto venga messo in pagamento il prossimo luglio, al netto, dovremmo essere intorno ai 7.000 euro.

Gli effetti dei nuovi trattamenti economici

All’art. 29 si stabilisce che gli aumenti contrattuali hanno effetto su diversi istituti giuridici, i più importanti dei quali sono pensione e TFR.

Il testo contrattuale riprende alla lettera la normativa previgente, per cui non si fa alcuna chiarezza sulla questione degli scaglionamenti rispetto a pensione e TFR.

Il FUN

All’art. 30 si stabilisce la normativa riguardo al FUN; viene confermata quella precedente e vengono indicati degli incrementi:

-8.562.966 euro annui, che servono a pagare l’aumento della posizione fissa

-un massimo di 1,59, stanziati dalla Legge 234 del 30/2021; praticamente, per la retribuzione variabile e il risultato c’è solo questo piccolo stanziamento.

La retribuzione di posizione

All’art. 31 viene normata la retribuzione di posizione, che viene definita per tutte le scuole, ivi comprese quelle prive di titolare, sulla base di una graduazione effettuata dall’Amministrazione, a seguito di un confronto con le OO.SS (Comma 1); una volta questa era materi di contrattazione!

Gli importi vanno da un minimo di 13.345,11 euro annui, cioè la parte fissa, fino ad un massimo di 46.914,81 euro annui; la differenza tra i due importi costituisce naturalmente la parte variabile (Comma 2).

Ai dirigenti scolastici assegnati all’estero spetta la retribuzione di posizione della scuola che dirigevano al momento dell’assegnazione; finalmente, si risolve una diatriba che dura da 25 anni (Comma 3).

Alla retribuzione di posizione e al pagamento delle reggenze è destinato non più dell’85% del FUN (Comma 4); se parte delle risorse non vengono utilizzate, vengono trasferite alla retribuzione di risultato (Comma 5).