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In ordine alla fruizione dell’Ape sociale sono previste due finestre di uscita, la prima per chi matura i requisiti per il beneficio entro il 2017 e la seconda per chi li matura nel 2018. La presentazione della domanda sarà articolata in due step: in prima istanza dovrà essere presentata la domanda di certificazione del diritto al trattamento, mentre la seconda istanza finalizzata a ottenere l’Ape sociale. I requisiti di età e anzianità contributiva, a ogni modo, non dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda, ma entro l’ultimo giorno dell’anno di riferimento: a esempio, per chi invia la domanda di Ape sociale nella prima finestra, entro il 15 luglio 2017, sarà sufficiente maturare i requisiti entro il 31 dicembre 2017.
Dovranno essere certificabili da subito, invece, i requisiti che consentono all’interessato di rientrare nelle categorie beneficiarie dell’Ape sociale: a esempio, i disoccupati, contestualmente alla presentazione della domanda di certificazione dei requisiti, dovranno presentare la lettera di licenziamento, o la lettera di dimissioni per giusta causa.
Ma procediamo per ordine e vediamo come funziona l’Ape sociale, chi ne ha diritto e qual è la procedura per presentare le domande.
Ape sociale: che cos’è
L’Ape sociale è una prestazione a carico dello Stato, riconosciuta a chi possiede almeno 63 anni di età e 30 o 36 anni di contributi, a seconda della categoria di appartenenza. Il trattamento, in particolare, spetta fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia ed è destinato ad alcune categorie di lavoratori tutelati: disoccupati, invalidi, caregivers (persone che assistono un familiare portatore di handicap grave) e addetti a lavori faticosi e rischiosi.
A differenza dell’Ape volontaria la prestazione non prevede un prestito bancario: l’Ape sociale, difatti, è erogata direttamente dallo Stato. Per questo motivo, non comporta trattenute sulla futura pensione, in quanto l’interessato non deve corrispondere alcuna rata, come prevede l’Ape volontaria.
Ape sociale: beneficiari
La platea dei beneficiari è rappresentata da coloro i quali, abbiano già compiuto, come anticipato, 63 anni di età e che siano, o siano stati, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago, che comprende gli iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi), alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla Gestione separata Inps, purché cessino l’attività lavorativa e non siano già titolari di pensione diretta.
In ordine al requisito contributivo devono essere posseduti almeno 30 anni di contributi se appartenenti a una delle seguenti categorie:
- Lavoratori disoccupati a seguito di licenziamento, anche collettivo, o di dimissioni per giusta causa, o per effetto di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria; è necessario che questi lavoratori abbiano terminato da almeno tre mesi la fruizione degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente;
- Lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ai sensi della Legge 104;
- Lavoratori che possiedono un’invalidità uguale o superiore al 74%.
L’altra classe di lavoratori è rappresentata da coloro i quali abbiano la possibilità di far valere 36 anni di contributi; si tratta di personale che svolge lavori faticosi e/o pesanti che hanno prestato per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni un’attività lavorativa particolarmente difficoltosa o rischiosa. Le professioni menzionate all’interno del decreto sono:
- Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
- Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; • conciatori di pelli e di pellicce;
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- Conduttori di mezzi pesanti e camion;
- Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- Professori di scuola pre-primaria;
- Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
Ape sociale: quanto spetta
L’entità dell’assegno corrisposto è determinato secondo l’attuale calcolo della pensione:
- Calcolo retributivo (basato cioè sulla media delle ultime retribuzioni) sino al 2011, poi contributivo (basato sui contributi accantonati), per chi possiede oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
- Calcolo retributivo (basato cioè sulla media delle ultime retribuzioni) sino al 1995, poi contributivo (basato sui contributi accantonati), per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: in questo caso parliamo di calcolo misto;
- Calcolo esclusivamente contributivo per chi non possiede contributi versati prima del 1996.
L’importo dell’Ape sociale non può comunque superare i 1.500 euro lordi mensili, l’Ape sociale dovrebbe essere sottoposta all’ordinaria tassazione Irpef come qualsiasi reddito di lavoro dipendente o di pensione.
L’Ape sociale è corrisposta, ogni anno, per 12 mesi, anziché 13, in quanto non è un trattamento pensionistico vero e proprio, ma un anticipo pensionistico corrisposto sotto forma di indennità: la tredicesima, quindi, non spetta.
Ape sociale: incompatibilità e decadenza
L’Ape sociale è incompatibile con le prestazioni a sostegno del reddito conseguenti allo stato di disoccupazione. In particolare è incompatibile:
- Con la Naspi (l’indennità di disoccupazione che spetta ai dipendenti);
- Con l’Asdi (l’assegno di disoccupazione, erogato ad alcuni soggetti, una volta terminata la Naspi);
- Con l’indennizzo per i commercianti (corrisposto, in determinati casi, per accompagnare alla pensione il commerciante che cede l’attività).
È invece compatibile:
- Con attività lavorativa dipendente o parasubordinata, se il reddito che ne deriva non supera 8.000 euro all’anno;
- Con attività di lavoro autonomo, se il reddito che ne deriva non supera 4.800 euro annui.
Inoltre, si decade dal diritto all’indennità se si raggiungono i requisiti della pensione anticipata.
Ape sociale: domanda di certificazione dei requisiti
Le domande per accedere all’Ape sociale sono due; la prima relativa alla certificazione dei requisiti che consentono di accedere all’Ape sociale e, in seguito, la domanda di Ape sociale vera e propria.
La domanda di certificazione dei requisiti dovrà essere inviata:
- Entro il 15 luglio 2017, per chi matura i requisiti per l’Ape sociale entro il 2017;
- Entro il 31 marzo 2018, per chi matura i requisiti nel 2018.
E’ necessario precisare che alla data di presentazione della domanda di certificazione non sarà necessario possedere tutti i requisiti richiesti, ma solo alcuni, che variano in base alla categoria di persone in cui si rientra.
A esempio:
- I disoccupati devono presentare la lettera di licenziamento, o di dimissioni per giusta causa, o la documentazione che giustifichi la risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione;
- Coloro che assistono un familiare con handicap grave devono produrre la certificazione dello stato in cui si trova l’assistito;
- Coloro che possiedono un’invalidità pari ad almeno il 74% devono certificare i propri requisiti sanitari;
- Coloro che svolgono un’attività particolarmente gravosa o rischiosa devono inviare il contratto o la busta paga e una dichiarazione dell’azienda sull’attività svolta.
I requisiti anagrafici e contributivi, saranno invece certificati dall’Inps “in prospettiva” e potranno essere maturati entro la fine dell’anno (per i lavori faticosi e pesanti dovrà essere certificato anche lo svolgimento di queste attività per 6 anni negli ultimi 7 anni prima della pensione).
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- Categoria: Servizi
- Pubblicato: 23 Maggio 2017