In via preventiva l’utenza dovrà ottenere la certificazione dall'Inps, tramite il canale telematico, dei requisiti per accedere al prestito pensionistico. La procedura sarà disponibile entro il mese di ottobre, successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; si dovranno chiudere le convenzioni con il sistema bancario e assicurativo in cui saranno fissati i tassi e i costi per la stipula della polizza assicurativa contro il rischio premorienza. Di seguito l’iter da seguire per la presentazione della domanda.

 

In prima istanza, sarà cura dell’interessato farsi certificare dall'Inps il possesso dei requisiti per avere diritto all’Ape; entro 60 giorni l’istituto dovrà confermare l’esito o meno della certificazione richiesta.

I titoli per poter fruire di tale forma di flessibilità sono: 63 anni di età e 20 anni di contributi e contestualmente trovarsi a non più di 3 anni e 7 mesi dal pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio e soddisfare l'ulteriore condizione che l'importo della pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, risulti non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria (cioè 702,65 euro al mese per il 2017). Inoltre il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto (tra cui anche l'assegno ordinario di invalidità). 

La domanda di certificazione deve essere effettuata esclusivamente tramite via telematica (con il codice pin personale) oppure rivolgendosi presso un intermediario abilitato (ad esempio, patronati). All’interno della certificazione verrà indicato l’importo minimo e l’importo massimo dell’Ape ottenibile, cifra che potrà essere scelta dal lavoratore sulla base delle proprie specifiche esigenze. 

 

La domanda per ottenere l’Ape

Successivamente all’ottenimento della certificazione, il lavoratore potrà presentare all'Inps la domanda per accedere all'Ape. Attenzione: il lavoratore, contestualmente, dovrà produrre anche domanda diretta a ottenere la pensione di vecchiaia da liquidarsi al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti dalla normativa vigente (di regola 66 anni e 7 mesi, al netto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita che scatteranno dopo il 2018). Entrambe le domande non saranno revocabili una volta perfezionato il contratto di prestito. Dunque occorrerà farsi bene i conti prima di aderire alla misura. Nella domanda il richiedente indicherà sia l'istituto bancario che erogherà il prestito, sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.

 

Il perfezionamento dell'accordo 

Il contratto di prestito verrà erogato successivamente dall’istituto finanziatore che trasmetterà all’Inps la documentazione di accettazione o rifiuto; si ricorda che la banca erogatrice procederà alla valutazione del rischio di erogazione del prestito e, in caso di diniego, sia la domanda di pensione che quella di Ape decadranno e resteranno prive di effetti. In caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile al richiedente in modalità telematica, questi avrà 14 giorni per esercitare il diritto di recesso.  In caso di liquidazione del prestito, lo stesso avrà decorrenza entro i 30 giorni lavorativi successivi. Il lavoratore percepirà la somma finanziata attraverso quote mensili per dodici mesi all'anno, somme che non costituiranno reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia. Raggiunto il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, l’Inps tratterrà da ciascun rateo l’importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riverserà all’istituto finanziatore entro 180 giorni data di scadenza della medesima rata. Per i successivi venti anni. Gli effetti della trattenuta non si rileveranno ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi come, ad esempio, per le spettanze delle pensioni di reversibilità/indirette.   

 

L'estinzione anticipata

Nel caso in cui il soggetto, contestualmente all’accesso al trattamento di Ape, consegua un trattamento pensionistico diretto prima del raggiungimento della pensione di vecchiaia, il DPCM prevede che l'erogazione del prestito venga interrotta (in quanto l'Ape non è cumulabile con un trattamento pensionistico diretto) e il lavoratore andrà incontro a una rimodulazione in senso più favorevole della rata di ammortamento del prestito. Il DPCM disciplina anche l'ipotesi, all'articolo 12, di una estinzione anticipata, parziale o totale, del prestito contratto con l'intermediario finanziario. Il lavoratore potrebbe, infatti, decidere di estinguere il prestito nella fase di accumulo oppure nella fase di ammortamento, cioè una volta conseguita la pensione. 

Per semplificare la gestione delle procedure il DPCM ha già predisposto, in allegato al decreto, le cinque domande da compilare per chiedere la misura: la domanda di certificazione del diritto all’APE; la domanda di APE; la proposta di assicurazione; l’istanza di adesione al fondo di garanzia per l’accesso all’APE e la domanda di pensione di vecchiaia per i richiedenti l’APE.

Si ricorda che Anief ha siglato una convenzione con il Centro servizi Cedan, società autorizzata a erogare, per mezzo della confederazione Cisal, servizi di Caf e patronato; è sempre possibile chiedere una consulenza personalizzata per sapere se si ha diritto ad andare in quiescenza prima dei termini contributivi e di vecchiaia previsti dalla legge e per scoprire il valore dell’assegno pensionistico, oltre a ulteriori servizi. Per contatti, ci si può collegare al sito internet. Per avere tutte le indicazioni necessarie è possibile anche scrivere una e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., oppure chiamare al numero telefonico 091.424272 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

 

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