Cedan S.r.l.s. segnala: primo giorno utile per inoltrare le pratiche, il sito INPS in blocco e l’accesso ai servizi telematici è impossibile
Il Decreto Legge n.18 del 17 marzo scorso, prevede un’indennità Covid-19 per alcune categorie di lavoratori: autonomi, partite IVA, cococo, liberi professionisti e stagionali del turismo. Il bonus corrisposto sarà di 600 euro per il mese di marzo, a integrazione o sostituzione dei mancati guadagni causati dalla pandemia e dalle conseguenti restrizioni di impatto sociale.
L’indennità Covid-19 di marzo è pari a 600 euro e non costituisce reddito Irpef (quindi non è tassata), non spettano assegni familiari e non spetta copertura previdenziale.
La circolare Inps n.49 del 30/03/2020 fornisce indicazioni operative e istruzioni amministrative in materia di indennità Covid-19.
Ecco i requisiti per ogni tipo di lavoratore:
- I liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori con contratti co.co.co attivi nel medesimo periodo, iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (quali ad esempio commercianti, artigiani e coltivatori diretti), non essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
- Lavoratori subordinati stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali assunti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 al 17 marzo 2020 ed aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro. In questa casistica ricadono gli assunti a termine.
- Operai agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato almeno 50 giornate lavorative nel 2019.
- Lavoratori iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 ed un reddito non superiore a 50.000,00.
(Tali indennizzi non sono tra loro cumulabili)
L’indennità sarà erogata dall’INPS su richiesta attraverso i canali telematici (online o tramite patronato).
Restano momentaneamente esclusi dal presente contributo i liberi professionisti iscritti alle casse obbligatorie, ma anche lavoratori domestici in quanto non è prevista una rimessa diretta del premio da parte di INPS per i lavoratori alle dipendenze di soggetti che non siano sostituti di imposta, come appunto i datori di lavoro domestici. Attendiamo il decreto di aprile per nuovi provvedimenti.
Per informazioni, contatta la sede Cedan S.r.l.s. più vicina a te; visita il nostro sito www.cedan.it oppure contatta i seguenti recapiti telefonici Caf (3459971504) e Patronato (3938803469). Restiamo comunque a disposizione per ogni ulteriore e eventuale chiarimento.
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- Categoria: Servizi
- Pubblicato: 02 Aprile 2020