Il giovane sindacato è stato convocato in audizione presso la VII e XI Commissione della Camera congiunta Cultura e Lavoro: proporrà nove nuovi articoli al D.lgs. n. 81/08 del Titolo XIII bis recante “Disposizioni speciali in materia di Istituzioni scolastiche ed educative”. I temi vanno dall’individuazione del datore di lavoro responsabile sulla sicurezza al potere inibitorio e d’interdizione, dagli obblighi e sanzioni per il proprietario dell’immobile e del dirigente scolastico agli impegni economici, sino ai lavori in appalto e alle nuove definizioni. Saranno presenti il presidente nazionale Marcello Pacifico, l’ingegnere Natale Saccone, esperto di sicurezza, dirigenti scolastici provenienti da Piemonte, Lazio, Campania e Sicilia. All’audizione sarà presente anche il noto giudice di Cassazione che seguì il processo sul crollo del convitto dell'Aquila nel 2009, al termine del quale si sentenziò la condanna penale di quattro anni dell’allora preside Livio Bearzi. Peccato che quel dirigente scolastico, come altri su cui sono stati avviati dei processi, non sia il datore di lavoro. Perché non ha alcun potere di gestione e manutenzione degli immobili, in alta percentuale collocati in zone sismiche e la metà dei quali costruiti prima del 1971, né ha alcuna possibilità di intervenire.
Marcello Pacifico (Anief-Confedir-Udir): Le modifiche che domani presenteremo alle commissioni competenti della Camera servono ad evitare che si possano ripetere delle nuove condanne a carico dei dirigenti scolastici, come quella del preside Bearzi, ritenuto colpevole di ‘inerzia, negligenza e condotte omissive’, pur non avendo alcuna possibilità di azione, oltre a quella di segnalare rischi e pericoli agli enti preposti. Il nostro ufficio studi ha calcolato che ogni giorno, a seguito delle norme vigenti sulla sicurezza, i nostri dirigenti scolastici rischiano più di cento cause civili e penali. Riteniamo assurdo tutto questo.
Approda in commissione congiunta Cultura e Lavoro di Montecitorio la proposta Udir di modificare le responsabilità sulla sicurezza delle scuole: domani, presso la VII e XI Commissione della Camera, una delegazione del sindacato Udir sarà in audizione per presentare degli emendamenti al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 del TITOLO XIII bis “Disposizioni in materia di Istituzioni scolastiche ed educative”, specifico per la scuola, attraverso l’introduzione di nove articoli modificativi e aggiuntivi dell’articolo 303. I temi sono diversi e vanno dall’individuazione del datore di lavoro responsabile sulla sicurezza al potere inibitorio e d’interdizione, dagli obblighi e sanzioni per il proprietario dell’immobile e del dirigente scolastico agli impegni economici, sino ai lavori in appalto e alle nuove definizioni.
Il giovane sindacato sarà rappresentato dal presidente nazionale Marcello Pacifico, dall’ingegnere Natale Saccone, esperto di sicurezza, e da dirigenti scolastici provenienti da Piemonte, Lazio, Campania e Sicilia. All’audizione sarà presente anche Raffaele Guariniello, noto giudice di Cassazione, ora in pensione; egli seguì il processo sul crollo del convitto dell'Aquila che il 6 aprile 2009 portò alla morte di persone, al termine del quale, nell’ottobre 2014, la Cassazione sentenziò la condanna penale di quattro anni dell’allora preside Livio Bearzi.
Peccato che quel dirigente scolastico, come altri su cui sono stati avviati dei processi, non sia il datore di lavoro di un’azienda. Tanto è vero che non hanno alcun potere di gestione e manutenzione degli immobili, in alta percentuale collocati in zone sismiche e la metà dei quali costruiti prima del 1971, né hanno alcuna possibilità di intervenire. Queste responsabilità sono, per legge, invece da ricondurre agli enti locali. Non è un caso se all’inizio di questo nuovo anno scolastico alcuni responsabili territoriali sono stati costretti a paventare la chiusura delle scuole: è accaduto in Provincia di Caserta dove da tre anni non si attua il bilancio e da mesi non ci sono più soldi in cassa; hanno minacciato di non avviare le lezioni proprio perché impossibilitati a provvedere alla manutenzione delle scuole superiori frequentate da 57mila studenti.
“Le modifiche che domani presenteremo alle commissioni competenti della Camera – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo della Confedir, cui aderisce Udir – servono ad evitare che si possano ripetere delle nuove condanne a carico dei dirigenti scolastici, come quella del preside Bearzi, ritenuto colpevole di ‘inerzia, negligenza e condotte omissive’, pur non avendo alcuna possibilità di azione, oltre a quella di segnalare rischi e pericoli agli enti preposti. Il nostro ufficio studi ha calcolato che ogni giorno, a seguito delle norme vigenti sulla sicurezza, i nostri dirigenti scolastici rischiano più di cento cause civili e penali. Riteniamo assurdo tutto questo e per tale motivo presenteremo in Parlamento un nuovo testo organico su cui avviare un dibattito con politici, istituzioni, giudici e massimi esperti in materia”.
Non va sottovalutato, infine, che negli ultimi cinque anni il carico di lavoro dei dirigenti scolastici, come calcolato di recente da Tuttoscuola, è aumentato almeno del 20%: tra le tante incombenze, “l’amministrazione di una scuola da parte del dirigente scolastico, con riferimento alla struttura edilizia, comporta soprattutto responsabilità per la sicurezza e per i rapporti, non sempre facili, con l’ente locale proprietario dell’immobile, in ordine anche al funzionamento degli impianti e alla manutenzione”. È in questo quadro, con dirigenti scolastici che contemporaneamente arrivano a gestire 21 istituti scolastici, distribuiti su sei comuni e frequentati da 3mila alunni, che si colloca la richiesta del giovane sindacato.
SINTESI DELLA PROPOSTA EMENDATIVA UDIR
Gli emendamenti al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il TITOLO XIII bis “Disposizioni in materia di Istituzioni scolastiche ed educative”, specifico per la scuola, prevedono che al “proprietario dell’immobile nel Dirigente tecnico all’uopo individuato”, possa essere conferito un apposito “potere di spesa attraverso uno specifico capitolo del bilancio dell’ente locale rappresentato” e che il Dirigente Scolastico abbia “facoltà di inibire porzioni di spazi didattici sino anche a l’intera Istituzione scolastica ed educativa, senza incorrere in pregiudizio alcuno, in quanto ogni lavoratore deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa”. Pertanto, “il Dirigente Scolastico non può essere sanzionato per reato d’interdizione di pubblico servizio né le giornate lavorative didatticamente perse devono essere recuperate per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione”.
Inoltre, si legge nella proposta emendativa, “il Proprietario dell’immobile, ricevuta la notifica dell’inibizione parziale o dell’interdizione dell’intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente per dare conferma o rettifica della disposizione presa dal Dirigente Scolastico, mediante relazione tecnica a firma di professionista abilitato, formalmente trasmessa allo stesso Dirigente Scolastico e per conoscenza al Prefetto. Una volta certificato il provvedimento inibitorio da parte del Proprietario dell’immobile, è sua cura trovare attraverso l’Ufficio tecnico preposto, sentito il Dirigente Scolastico, soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche”.
Seguono gli obblighi del “Proprietario dell’immobile mediante l’Ufficio tecnico preposto” a “eseguire sopralluoghi all’interno ed all’esterno di ogni plesso scolastico di pertinenza per verificare le condizioni di fruibilità ed agibilità dei locali ad uso scolastico”, e la costituzione, da parte del Prefetto, di “una Commissione provinciale” composta da tutti i gli uffici e le istituzioni coinvolte. Oltre che una serie di obblighi, per il Proprietario dell’immobile rispetto “alla redazione e all’aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 per tutti i plessi di pertinenza, da trasmettere al Dirigente Scolastico”, nonché “alla redazione e all’aggiornamento periodico del Piano di Evacuazione di ogni singolo plesso scolastico, sentito il Servizio di prevenzione e protezione d’Istituto, da trasmettere formalmente al Dirigente Scolastico ove sono indicati i Luoghi sicuri, nel rispetto del Piano di Protezione Civile Locale, nonché i tre livelli di affollamento per vano, per piano e per intero edificio”.
Naturalmente, vengono meglio inquadrati anche gli obblighi del dirigente scolastico. A tutti i livelli: dalla comunicazione dei provvedimenti inibitori e interdettivi, all’individuazione di “un Servizio di prevenzione e protezione idoneo per ogni istituzione rappresentata, nominando tra il proprio personale un numero di addetti e preposti tali da esser sempre presenti in ogni momento di attività didattica lavorativa”. Ogni Dirigente Scolastico deve essere anche “autorizzato a creare nel bilancio annuale d’Istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P.”. Come vengono date precise indicazioni sia su come gestire i lavori in appalto, sia sulle sanzioni da applicare al Proprietario dell'immobile: si prevede “l’ammenda da 5.000 € a 15.000 € per non aver adempiuto agli obblighi” meno cogenti; sino “all’arresto da due a quattro mesi di reclusione o con l'ammenda da 2.500,00 € a 7.500,00 € per” quelli più gravi. Viene da sé che i presidi, che non hanno responsabilità dirette sugli edifici, non possono più pagare con il carcere, coma accaduto a seguito del terremoto dell’Aquila, ma vanno sanzionati al massimo “con una multa esclusivamente di natura amministrativa e non penale pari ad € 5.000,00”.
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- Pubblicato: 20 Settembre 2017