A confermare la tesi di Udir è un altro tribunale, quello di Napoli, sezione lavoro, che ha accolto la tesi di un legale che opera per il giovane sindacato,l’avvocato Michele Speranza. Ciò significa che si sta sempre più delineando a favore dei ricorrenti la battaglia che riconosce ai dirigenti scolastici vincitori degli ultimi concorsi la perequazione interna per la retribuzione di anzianità. Per chi è diventato preside dopo il 2001 vanno restituiti 380 euro al mese. Esemplare il caso della dirigente scolastica campana ricorrente, ex docente vincitrice del concorso ordinario di categoria, a cui è stata assegnata l’importante somma risarcitoria.
Udir ricorda che sono sempre attivi i ricorsi per recuperare Fun, Ria e Perequazione esterna.
Gli anni di servizio svolti come insegnante vanno considerati utili ai fini della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici, la cosiddetta R.I.A.. E questo vale per tutti i capi d’istituto, prescindendo dall’anno di passaggio nel ruolo superiore di dirigente scolastico a seguito della vincita del concorso pubblico. A confermare la tesi di Udir è un altro tribunale, quello di Napoli, sezione lavoro, che ha accolto la tesi di un legale che opera per il giovane sindacato, l’avvocato Michele Speranza. Ciò significa che si sta sempre più delineando a favore dei ricorrenti la battaglia che riconosce ai dirigenti scolastici vincitori degli ultimi concorsi la perequazione interna per la retribuzione di anzianità.
Questi i fatti: una dirigente scolastica, ex docente vincitrice del concorso ordinario di categoria, aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto a vedersi attribuita e corrisposta la retribuzione individuale di anzianità – R.I.A.- maturata nella carriera di provenienza, ovvero di docenza. La vicenda trae origine dalla ormai nota sperequazione applicata ai dirigenti assunti a capo delle scuole negli ultimi anni. La disparità di trattamento è stata introdotta dal primo CCNL per il personale dell’Area V della Dirigenza Scolastica, relativo al biennio 2000/2001, che, all’art. 39, ha espressamente abolito la progressione economica per posizioni stipendiali, riconoscendo, però, solo ai vecchi dirigenti quanto già maturato a livello individuale, appunto la Retribuzione Individuale di Anzianità. L’ingiustizia è stata perpetuata dal secondo contratto collettivo nazionale di categoria (per il quadriennio 2002-2005), che all’art 58 ha istituito il cosiddetto assegno ad personam per gli ex presidi Incaricati, ovvero una voce retributiva che, seppur diversa dalla RIA, consiste ugualmente in un riconoscimento dell’anzianità maturata nella carriera docente.
In sostanza, siffatta differenza retributiva, seppur a parità di ruolo e funzioni, si è tradotta in uno scarto economico di circa 350-380 euro sulla retribuzione mensile dei dirigenti scolastici penalizzati, oltre, ovviamente, alle ripercussioni di tale diminutio sul piano contributivo. Il giudice partenopeo, in aderenza anche ad altre pronunce di merito, ha ritenuto che esiste una sola figura di dirigente scolastico. Pertanto, la suddetta sperequazione contrattuale appare incongrua e contraria a norme di legge, in particolare in relazione al principio costituzionale di eguaglianza, nonché ai principi di cui agli articoli 36 e 97 della Costituzione, potendo il contratto collettivo, quale strumento di tutela e di garanzia dei lavoratori, derogare alla legge solo in melius. Nella fattispecie, il giudice ha anche condannato il Miur al pagamento della somma di 22.253,08 euro, a titolo di Ria maturata a far data dalla immissione in ruolo (dal 1.9.2009), oltre accessori come per legge.
Le note che finalmente hanno creato la crepa sul muro del diniego assoluto da parte dei giudici partenopei sono state basate su una serie di punti: in base all’ex art. 157 Trattato Funzionamento Unione Europea e la Direttiva 78/2000 non sono ammesse discriminazioni sul piano retribuito tra dipendenti con le stesse mansione; la strutturazione stipendiale procrastina ad libitum la discriminazione retributiva della ricorrente per come ampiamente dedotto; le norme antidiscriminatorie sulle condizioni di impiego non sono derogabili ed hanno anzi valenza di norma superiore alla Costituzione della Repubblica nell’ambito della gerarchia delle fonti; ergo delle due l’una: o la norma contrattuale che valida l’inammissibile discriminazione viene disapplicata (melius dichiarata nulla per contrarietà al diritto eurounitario) oppure va sollevata questione pregiudiziale alla CGUE ex art 267 TFUE.
Udir ricorda che sono sempre attivi i ricorsi per recuperare Fun, Ria e Perequazione esterna.
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- Pubblicato: 26 Maggio 2018