La recente circolare del Ministero della Salute, n. 15127 del 12 aprile 2021, avente per oggetto “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”, chiarisce alla luce delle ultime evidenze scientifiche le modalità per la riammissione in servizio degli operatori scolastici dopo assenza per malattia correlata al Covid-19 e la relativa certificazione da presentare al proprio dirigente scolastico

 

Come già precedentemente previsto dall’allegato 12, di cui al Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 6 aprile 2021, e come acclarato dalla circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020 avente a oggetto “Covid-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”, tale circolare precisa le casistiche.

  1. A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In merito al reintegro progressivo degli operatori scolastici (docenti/ATA) dopo l’infezione da COVID-19, per coloro che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potendo presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia ed essendo stato necessario un ricovero ospedaliero, il medico competente, ove nominato, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica preventiva alla ripresa del lavoro, prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i. al fine di verificare l’idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità e relative protezioni aggiuntive, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

  1. B) Lavoratori positivi sintomatici

Gli operatori scolastici risultati positivi al COVID-19 che presentano sintomi di malattia diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio a scuola dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test), come precedentemente detto nella circolare del 12/10/2021. Inoltre i docenti/ATA, ai fini della riammissione nella comunità educativa scolastica, avranno l’obbligo di inviare, anche in modalità telematica, al dirigente scolastico, per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

  1. C) Lavoratori positivi asintomatici

Gli operatori scolastici risultati positivi al COVID-19 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare a scuola dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test), come precedentemente detto nella circolare del 12/10/2021. Inoltre i docenti/ATA, ai fini della riammissione nella comunità educativa scolastica, avranno l’obbligo di inviare, anche in modalità telematica, al dirigente scolastico per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Una delle principali novità della circolare del 12/04/21 rispetto a quella del 12/10/2020 è che qualora gli operatori scolastici fossero stati positivi e successivamente abbiamo acquisito test diagnostico da SAR.COV-2 di negativizzazione, nell’ipotesi abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare familiari e/o conviventi con casi ancora positivi, non dovranno essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma potranno essere riammessi a scuola con la modalità di cui ai punti A), B) e C).

  1. D) Lavoratori positivi a lungo termine

Gli operatori scolastici asintomatici che continueranno a risultare positivi al COVID-19 e che non presentano sintomi da almeno una settimana potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi come ribadito nella circolare del 12/10/20 ma ai fini della riammissione in servizio scolastico si applicherà quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021 allegato 12. Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi a scuola solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; l’operatore scolastico avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al Dirigente Scolastico, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. Per questa tipologia di casi non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

  1. E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

L’operatore scolastico che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio MMG che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020). Per la riammissione a scuola, il docente o ATA, rispetto alla circolare del 12/10/2020, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il Dirigente Scolastico per il tramite del medico competente, ove nominato.

Con questa circolare - che completa, integra ed aggiorna quella del 12/10/2020 - restano i dubbi per la riammissione degli operatori scolastici nei casi sopracitati e soprattutto per quei casi gravi che sono stati ospedalizzati e per i quali è imposta la visita pre-inserimento dal medico competente in tutti gli istituti scolastici che non hanno nominato il MC in quanto non scaturente dalla valutazione dei rischi.

Inoltre urge una circolare esplicativa per la riammissione nella comunità scolastica per gli alunni COVID soprattutto per i casi sintomatici o asintomatici a lungo termine dopo il 21 giorno di isolamento.