In merito all’essenziale valore formativo della didattica in presenza, nel documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, si tende a rafforzare, nel divenire del nuovo scenario epidemiologico e vaccinale, all’esigenza di bilanciare il contenimento del rischio di contagio con il benessere socio emotivo di studenti e personale della scuola

 

Tale bilanciamento deve contenere esplicitamente le caratteristiche tecniche ed organizzative, che sono in capo al Dirigente Scolastico, per poter correttamente e in modo analitico e funzionale equilibrare i parametri di prevenzione e di diffusione del contagio, allorquando non può esser garantito il distanziamento minimo interpersonale imposto, a scapito dell’imposizione delle protezioni delle vie aeree nei luoghi scolastici al chiuso, ove prevalentemente si svolgeranno le attività nel prossimo anno scolastico.

In merito alle misure di contenimento del contagio per contemperare le due distinte e fondamentali misure, distanziamento e didattica in presenza, cui è “assolutamente necessario dare priorità”, il CTS precisa che “laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”.

Alla luce di quanto sopra detto il CTS nel parere del verbale n. 34 del 12/07/2021, evidenzia la priorità di assicurare la ripresa della didattica in presenza, e ne siamo favorevolmente concordi, sia per il suo essenziale valore formativo, sia per il ruolo che svolge nel garantire lo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti, per non limitare le loro interazioni ed i contatti sociali a scuola.

Tale asserzione che si condivide a pieno, però, non è suffragata da misure tecniche ed organizzative di dettaglio. L’ECDC e l’OMS hanno in questi anni e sin dall’inizio della pandemia da Sars-Cov-2, dettato a livello Europeo e Mondiale le regole principali per contrastare la diffusione del contagio con quelle che oggi sono definite “asset” di difesa non farmacologiche: 1) Distanziamento interpersonale; 2) Protezione delle vie aeree; 3) Igienizzazione delle mani e degli spazi; 4) Areazione continua e frequente degli ambiati indorr. Alla luce dell’esperienza maturata durante lo scorso anno scolastico, il nuovo piano scuola nazionale, doveva e deve essere invece un punto di riferimento per tutti i Dirigenti Scolastici per dar loro indicazioni tecnico-pratiche operative di dettaglio.

Nell’ottica del rispetto degli asset non farmacologi, gli scienziati all’uopo nominati; forti dell’esperienza maturata e della recente bibliografica scientifica internazionale, dovevano indicare per ogni asset, regole ben precise, come ad esempio: 1) sul mancato rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro alle rime buccali, dettare scrupolosamente come compensare avvalendosi dei rimanenti asset; 2) declinare casistiche tipo di come proteggere meglio le vie aeree, le mani e gli occhi per gli gli operatori scolastici (sostegno, addetti alla comunicazione, operatori sanitari…..ecc) che maggiormente sono esposti al rischio di contagio o al contatto diretto; 3) nell’igienizzazione delle mani, declinare la periodicità ed i momenti distinguendo tra i vari ordini e gradi; 4) nell’areazione degli ambienti distinguere non solo la destinazione degli stesi (servizi igienici, palestra, classi, ecc) ma per ognuno di essi dare indicazioni tecniche precise sulla quantità e qualità del numero dei ricambi d’aria. Infine inserire un quinto asset 5) che meglio contempli un aggiornamento del patto di corresponsabilità tra Scuola e Famiglia, imperniato sul rispetto delle regole per contenere e contrastare la diffusione del COVID, anche con un modello tipo da adottare in allegato al documento.

Così facendo restano i Dirigenti Scolastici soli a operare autonomamente senza direttive standardizzate comunitarie nazionali. Nell’ottica di creare un abito sartoriale su misura, come declinato dal Ministero dell’Istruzione, è vero però che al Sarto bisogna fornire la stoffa, ago e filo per poter cucire i propri indumenti, secondo le regole della sartoria e non improvvisando impunture che lasciano brandelli di stoffa mal imbastiti, che non concorrono alla creazione dell’armonia di un abito sartoriale. In merito alla vaccinazione misura fondamentale di prevenzione il Comitato conferma che la vaccinazione “costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2” per garantire il ritorno alla pienezza della vita scolastica ritenendo necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani, considerando che “anche per gli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni, benché per questi ultimi è noto che gli sviluppi di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno si rivela essenziale avanzare celermente nella campagna vaccinale”.

D’accordo sull’importanza della campagna vaccinale e lode alla struttura commissariale, ma questi argomenti sono secondari per il mondo della scuola. Oggi in Italia poco più di 4 milioni di studenti si includono nel “target” al di sotto dei 12 anni (la scuola accoglie alunni dai 5 ai 17 anni d’età). Tutti i Circoli Didattici Italiani e gli Istituti Comprensivi (ivi comprese le scuole medie residuali) sino alla prima classe della secondaria di primo grado, includono bambini al di sotto del 12 anni, pe i quali non solo non è previsto nessun obbligo vaccinale, ma neanche esiste un vaccino da inoculare. Pertanto il prossimo anno scolastico sarà foriero di una quarta ondata di contagi con una curva Gaussiana Epidemiologica caratterizzata da numerosi casi confermati COVID, con conseguenti ed inevitabili focolai d’infezione generanti nuove quarantene (che non saranno ridotte ai 7 giorni poiché non ci possono essere vaccinati), alla luce delle nuove varianti oltre la epsilon che imperverseranno da i paesi più poveri oltre Europa e che si veicoleranno durante questa pausa estiva. In merito all’obbligo vaccinale con l’imposizione governativa del Green Pass concordo con il CTS con quanto riportato nel verbale n. 34 del 12/07/2021 ove si rimarca una forte raccomandazione per la vaccinazione al personale scolastico ed agli alunni congiuntamente legata alla promozione di una intensa campagna informativa e non un imposizione che va oltre i dettami costituzionali della libertà di scelta per la popolazione.

Sul Tracciamento e screening in vista della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario, secondo quanto evidenziato dal CTS, effettuare test diagnostici o screening preliminari all’accesso a scuola. Si ritiene invece doveroso inserire nel documento del Piano Scuola 2021/2022, l’obbligatorietà di una programmazione annuale preventiva su come eseguire screening periodici prestabiliti in sinergia con gli Enti Locali di concerto con i Dipartimenti Prevenzione localmente competenti nel territorio. Screening da effettuare non più con test diagnostici del tipo tamponi oronaso-faringei, ma del tipo salivari antigenici di ultima generazione, recentemente approvati dal Ministero della Salute, che di sicuro hanno un impatto meno invasivo per i bambini, contenendo traumi anche di natura psichica. Inoltre il CTS ipotizza la richiesta del Green-Pass al personale scolastico; ma come potrà il Dirigente Scolastico chiedere tale documentazione; come ci poniamo di fronte alla riservatezza di dati sensibili che il GPDP (Garante per la protezione dei dati personali) nel documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro allegato al provvedimento n. 198 del 13/05/2021 si riporta il divieto per il Datore di Lavoro di trattare i dati personali relativi a tutti gli aspetti connessi alla vaccinazione dei propri dipendenti e tenuto conto dello squilibrio del rapporto tra titolare ed interessato, il consenso dei dipendenti non può costituire un valido presupposto di liceità. Fatta eccezione per quanto previsto con riguardo alla vaccinazione dal personale sanitario, quale requisito essenziale per l'esercizio della professione, dall’art. 4 del d.l. 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021).

In merito alla Cura degli ambienti per il rispetto delle ordinarie misure di areazione dei locali e della pulizia quotidiana di tutti gli ambienti nonché per la pratica igiene delle mani, il CTS ripete più volte “accurata e ripetuta”, senza dare indicazioni operative di dettaglio su come farlo e in che numero. Sarebbe stato auspicabile, nell’ottica dell’aggiornamento rispetto al piano dell’anno scorso, fornire un registro tipo delle igienizzazioni, distinto per diversa destinazione d’uso di ogni ambiente che ogni Dirigente avrebbe fatto proprio modellandolo su misura; nonché una tabella con le indicazioni di base, distinte per odine e grado, sulla numerazione e sulla modalità di igienizzazione delle mani. Per l’educazione fisica e palestre il CTS demanda ad una “adeguata areazione dei locali al chiuso” o “adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso” ma come? con quale intensità? e con quanti ricambi d’aria? e come si distinguono tra un ambiante e l’altro? Inoltre dare direttive precise sulle modalità di areazioni negli ambienti indoor e indicare modalità meccaniche alternative artificiali quando quelle naturali non possono esser attuate.

Sulla Governance territoriale e trasporti per l’anno scolastico 2021/2022, nel piano scuola trova conferma l’art. 58, comma 4 -sexies, legge 23 luglio 2021, n.106 in cui si rimarca la costituzione del tavolo di coordinamento operante presso ciascuna Prefettura e nell’ambito della conferenza provinciale permanente di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla luce di ciò il CTS continua “per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, …..” Le istituzioni scolastiche come potrebbero continuare ad assicurare la migliore collaborazione ai fini dei lavori di detti tavoli se neanche ne fanno parte, essendone i protagonisti? Come potranno esser garantiti dalle associazioni Sindacali di Categoria rappresentative sul territorio che neanche fanno parte della cabina di regia prefettizia? Il CTS nel documento Demanda ai presidenti delle regioni che devono adottare ordinanze con efficacia limitata quando non è possibile attuare le direttive del tavolo prefettizio. Ci chiediamo: solo per quanto tempo? come un Presidente di Regione potrà sciogliere dubbi che nell’anno scorso neanche il Ministero dei trasporti ha potuto dipanare? Inoltre L’articolo 51, comma 3, della richiamata legge di conversione del decreto-legge “Sostegni bis”, a tali fini e qualora necessario, prevede la possibilità che “esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado”, siano erogati servizi aggiuntivi in convenzione con operatori economici esercenti servizio di trasporto di passeggeri su strada, di taxi o di noleggio con conducente. Bellissimo, ma con quali fondi? Inoltre il mobility manager scolastico che potrà fare se non ha gli strumenti per cui operare? Infine l’articolo 5 comma 6 della Legge 221 del 28 dicembre 2015, prevede che in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, si scelga la figura del Mobility Manager Scolastico, una figura che ricoprirà un ruolo chiave nell'organizzazione delle modalità di spostamento degli studenti per raggiungere l'obiettivo di rendere la scuola un polo di aggregazione per la mobilità sostenibile entro il 31/08/2021.

Alla base del lavoro del Mobility Manager Scolastico c'è la consapevolezza che le iniziative scolastiche possono influire in maniera importante sulle scelte di mobilità di una porzione rilevante della popolazione urbana pertanto bisogna predisporre una nomina formale per questa figura come fatto per il Referente COVID. Ci chiediamo ma con quali fondi dovrà esser remunerata? In merito alla formazione e cultura della sicurezza, aggiornamento DVR nel documento del CTS correttamente si riporta che le istituzioni scolastiche vorranno proseguire nella realizzazione di apposite attività di informazione e formazione per il personale (e gli allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali), destinando almeno un’ora alle misure di prevenzione igienico-sanitarie nell’ambito del modulo dedicato ai rischi specifici. Perfettamente d’accordo, ma sarebbe stato auspicabile ai sensi e per gli effetti degli artt.li 36 e 37 del D Lgs 81/08 cosi come corroborato dal CSR 221 del 21/12/2011 declinare delle schede didattiche formative all’uopo predisposte scandendo il monte ore complessivo, nonché strategie informative per il personale e per le famiglie (ad esempio vade mecun nazionali) nonché momenti di addestramento (ad esempio sul come eseguire le prove di evacuazione al tempo del COVID).

Per La formazione del personale scolastico il CTS correttamente riporta che occorre continuare ad organizzare - singolarmente o in rete, mediante webinar o in presenza, in ragione dell’evoluzione pandemica - attività di formazione per il personale docente e ATA, così da consolidare le competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici. In questa ottica del potenziamento delle reti come anche era previsto dalla legge 107 favorire la creazioni di reti di scopo con la finalità della sicurezza per condividere non solo momenti formativi ma anche condivisione di “best practice”, come ad esempio la creazione di “check-lists” di riferimento, atte ad aggiornare in modo scrupoloso e sintetico il DVR d’Istituto o il DUVRI per i rischi interferenziali interferenze Aspetto finale alla luce delle indicazioni del CTS nell’estratto del verbale n. 39 del 05/08/2021, vengono in parte aggiornate le regole sul “contact tracing” e sulle disposizioni di “quarantena” alla luce del completamento del percorso vaccinale per operatori scolastici ed alunni. Si acclara secondo la recente documentazione scientifica internazionale, che la protezione dall’infezione da agente eziologico Sars-CoV-2 si attesta sull’88% della popolazione che abbia completato il ciclo vaccinale prescritto. Pertanto urge da un lato un nuovo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sul tracciamento dei contatti alla luce delle vaccinazioni e dall’altro nuove disposizioni circolari del Ministero della Salute per l’applicazione delle quarantene ai vaccinati tra operatori scolastici ed alunni.