Il Senato della Repubblica ha ricevuto dal sindacato Udir tre proposte emendative per modificare il decreto Milleproroghe, il DL n.198 del 29 dicembre 2022: in particolare, gli emendamenti riguardano il dimensionamento scolastico, il ripristino degli importi relativi al Fondo unico nazionale dei dirigenti scolastici e la loro mobilità. Tutte disposizioni che favorirebbe un migliore servizio e un’offerta formativa finalmente più di qualità.

 

Con la prima richiesta, che riguarda il dimensionamento scolastico, Udir intende “garantire il recupero degli apprendimenti degli studenti attraverso un ripristino delle sedi di dirigenza precedentemente soppresse e recuperate durante l’emergenza Covid-19, con più di 500 alunni e più di 300 a salvaguardia delle Istituzioni scolastiche delle comunità montane o delle piccole isole”.

 

Il sindacato chiede anche di abbattere “il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio per gli assegni relativi alla retribuzione individuale” dei dirigenti scolastici: si tratta di finanziamenti che non sono più confluiti ai presidi “a partire dal 31 agosto 2015, che devono confluire nel FUN annuale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 178/15 e della sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’08 luglio 2019 per il Triennio 2016-2018”. Peraltro, ricorda Udir “la copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziate dalla precedente legge di stabilità e risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale”.

 

Udir, infine, chiede di “sbloccare la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l’ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione nonché i dirigenti scolastici in ruolo da anni e assegnati fuori della propria regione, a seguito dei divieti di spostamento dettati dalla pandemia”.

 

Il presidente nazionale Udir, il prof. Marcello Pacifico, ritiene che “le richieste formulate ai senatori risultano centrali per la gestione migliore delle nostre scuole e il trattamento di chi le dirige, sempre più soffocato da impegni ed ora anche dalla complessa gestione dei fondi del Pnrr. Oggi più che mai servono nuove norme per favorire la mobilità, l’assunzione degli idonei in occasione dei concorsi pubblici, l’introduzione dello scudo penale, per evitare un dimensionamento sempre più iniquo, che ridurrebbe ulteriormente il livello di offerta didattica, oltre ottenere il recupero del Fondo unico nazionale, il Fun, così da valorizzare gli stipendi anche con appositi ricorsi al Tar prodotti dei legali del nostro sindacato autonomo”.

 

LE PROPOSTE EMENDATIVE UDIR

 

Dopo l’articolo 5 inserire i seguenti:

Articolo 5 bis

(Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)

  1. All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

“5-quater. Ai sensi dell’articolo 47 comma 8 della legge 29 giugno 2022, n.79 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36), nel prossimo anno scolastico 2023/24, le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo dell’art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, vengono assegnate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi e ai dirigenti scolastici, sia per le operazioni di mobilità regionali e interregionali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sia per l’immissione in ruolo dei vincitori di concorso utilmente collocati nella graduatoria generale di merito approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e successive modifiche, secondo l’ordine

del punteggio conseguito. Eventuali situazioni di esubero regionale saranno garantite da compensazioni interregionali e dalle cessazioni in servizio.”

MOTIVAZIONE: la norma intende mettere a regime quanto disposto dall’ultima legge di bilancio in tema di dimensionamento scolastico per garantire il recupero degli apprendimenti degli studenti attraverso un ripristino delle sedi di dirigenza precedentemente soppresse e recuperate durante l’emergenza Covid-19, con più di 500 alunni e più di 300 a salvaguardia delle Istituzioni scolastiche delle comunità montane o delle piccole isole.

  1. All’Articolo 339 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 le parole “e'” incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022” sono sostituite dalle parole “è incrementato di 60 milioni di euro annui a partire dall’anno 2022” inoltre alla fine dell’articolo è aggiunta la seguente frase “Il FUN è integrato con le quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015 e per il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107. ”

MOTIVAZIONE [Esclusione del limite del fondo per il salario accessorio anche per la corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2015]: la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015, che devono confluire nel FUN annuale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 178/15 e della sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’08 luglio 2019 per il Triennio 2016-2018. La copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziate dalla precedente legge di stabilità e risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale.

  1. All’articolo 19 ter della Legge n. 25 del 25 marzo 2022 sostituire la frase “è reso disponibile il 60% dei posti vacanti” con “è reso disponibile il 100% dei posti vacanti”, inoltre è eliminato il periodo “Per la suddetta mobilità, oltre all’assenso dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell’Ufficio scolastico della regione richiesta”

MOTIVAZIONE: la norma si pone l’obiettivo di sbloccare la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l’ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione nonché i dirigenti scolastici in ruolo da anni e assegnati fuori della propria regione, a seguito dei divieti di spostamento dettati dalla pandemia.

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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