Per molti dei 6.500 capi d’istituto in servizio, incanalare le osservanze nel campo della sicurezza è un problema serio, con rischi penali in prima persona in caso di crolli. I casi più difficili da affrontare sono quelli con scuole composte da numerose sedi o frutto di accorpamenti tra vari istituti, documentazione inesistente o lacunosa, nuovi DSGA e conseguente perdita di ‘memoria storica’. La lista delle azioni da svolgere è lunghissima: Udir ricorda, in particolare, che vanno verificate anche le carenze strutturali ed impiantistiche, inviando via Pec una comunicazione immediata all’ente locale proprietario dell’immobile. Inoltre, dovranno anche mettere in campo le misure compensative per il rischio incendio e per il rischio sismico.

Parte un nuovo anno scolastico e per i presidi si ripropone il problema della sicurezza sul lavoro negli istituti da loro diretti. Considerando che circa la metà delle scuole è sprovvisto di tutte le certificazioni sull’edificio scolastico, è bene che la loro attenzione su questo fronte rimanga ben alta. Soprattutto, ricorda Orizzonte Scuola, “per i Dirigenti Scolastici che sono in servizio per il primo anno in un nuovo Istituto e a maggior ragione nel caso di reggenze”. Per costoro, “incanalare le osservanze nel campo della sicurezza non è spesso cosa semplice: scuole con numerose sedi o frutto di accorpamenti tra vari istituti, documentazione inesistente o lacunosa, nuovi DSGA e conseguente perdita di ‘memoria storica’, rendono spesso le prime settimane di settembre una corsa contro il tempo”.

Sempre la rivista specializzata, ricorda i punti sui quali i capi d’istituto sono tenuti ad intervenire, a volte con celerità, “per mettere in piedi un sistema di gestione della sicurezza pratico e funzionale in vista dell’avvio dell’attività didattica”. Le azioni da svolgere sono contenute, in particolare, nel “D.Lgs. 81/08, al cui art. 18 si trovano elencati alcuni degli obblighi del Dirigente Scolastico in quanto datore di lavoro, mentre altre prescrizioni cogenti allo stesso sono contenute nel titolo I del decreto (Principi comuni). Quelle più urgenti possono essere riassunte così: valutazione dei rischi, informazione e formazione di tutti i lavoratori rispetto alle problematiche della salute e della sicurezza all’interno dell’istituto scolastico, nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione(RSPP), che può essere il Dirigente Scolastico stesso (ove adeguatamente formato) oppure un professionista interno o esterno alla Scuola, nomina del Medico Competente (ove necessario), designazione degli addetti alla gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso)”.

Inoltre, è bene che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione effettui “una verifica delle non conformità inerenti la sicurezza presenti nell’Istituto, e ciò può essere tradotto a livello operativo nelle seguenti fasi: verifica della formazione del personale ed in particolare della squadra di emergenza; sopralluogo in ogni plesso per valutare lo stato degli edifici; analisi della documentazione inerente i certificati di conformità di impianti ed edifici; dettagliata relazione al Dirigente Scolastico, contenente le indicazioni sulle non conformità rilevate e gli interventi prioritari da mettere in atto; stesura della comunicazione da inviare all’Ente Proprietario dell’edificio (Comune o Provincia che sia) in relazione agli interventi strutturali e di manutenzione necessari in ogni plesso”.

Gli esperti di sicurezza di Udir ritengono, tuttavia, che tali azioni vadano implementate: sempre in questi giorni, i dirigenti scolastici dovranno, sempre in tempi celeri e dopo aver valutato le carenze strutturali ed impiantistiche, inviare immediatamente via Pec una comunicazione all’ente locale proprietario dell’immobile. Nel contempo, dovranno anche mettere in campo le misure compensative per il rischio incendio e per il rischio sismico.

Nel dettaglio, per la prevenzione degli incendi, dovranno attuare i cinque punti - dalla lettera a) alla lettera e) - di cui alla Nota n. 5264 emessa dal Ministero dell’Interno del 18 aprile scorso, la quale prevede che negli edifici sprovvisti di SCIA (ex CPI), si dimostri con atti formali l’avvenuta implementazione di un nuovo SGSL (sistema di gestione della sicurezza) a scuola distinto per ogni plesso.

Per quanto riguarda, invece, per la prevenzione sismica, in risposta al comma 4 dell’art. 20/bis del Decreto Legge 9/02/2017 n. 8, per gli immobili adibiti ad uso scolastico situati nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, è bene che provvedano a diffidare l’ente proprietario, come già Udir ha comunicato ai propri iscritti, attraverso un atto di messa in mora per non aver sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica le singole strutture entro il 31 agosto 2018, come previsto dalla normativa vigente.

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6 settembre 2018                                                        Ufficio Stampa Udir

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