Purtroppo, come risulta dagli ultimi approfondimenti emersi dal XIV Rapporto Nazionale presentato ieri a Roma, abbiamo davanti scene desolanti fatte di un crollo ogni quattro giorni di scuola, tre scuole su quattro senza agibilità statica, solo una su venti in grado di resistere ad un terremoto. Pacifico chiede che si approvi subito la proposta di legge C- 1114 Villani (M5S) per tutelare anche i dirigenti scolastici sulle scorta delle proposte emendative elaborate dal giovane sindacato al testo unico sulla sicurezza. Sul tema, nuovi convegni in Italia. Scarica il calendario e invia la scheda di partecipazione al primo seminario a Cagliari.
Crescono gli investimenti per la manutenzione ad opera degli enti proprietari, Comuni e Province: si parla in media di 50mila euro ad edificio per interventi di manutenzione ordinaria e di 228mila euro per quelli straordinari, ma il divario fra le varie realtà regionali è notevole. Il sindacato chiede che si investa di più sui nostri edifici scolastici, poiché custodiscono per molte ore al giorno i nostri studenti e i lavoratori della scuola, la cui salute merita di essere messa al primo posto.
Dunque lo scenario che si apre davanti ai nostri occhi è quello di una nazione “a tre velocità, sia sulla manutenzione che sull’adempimento delle norme e delle certificazioni richieste dalla legge: ad investire di più sulla manutenzione ordinaria è la Lombardia (in media quasi 119mila euro), meno la Puglia (non si arriva ai 3mila euro); la verifica di vulnerabilità sismica è stata effettuata solo nel 2% delle scuole calabresi e nel 59% di quelle umbre, il certificato di prevenzione incendi è presente nel 69% degli istituti del Trentino Alto Adige e solo nel 6% di quelli laziali”.
“Il Rapporto fa il punto sulla sicurezza delle scuole italiane, attraverso i dati ricavati da tre tipologie prevalenti di fonti: ufficiali e/o istituzionali, ad esempio del Miur, del Governo, dell’Inail e, per quanto riguarda gli episodi di crolli nelle scuole, le rassegne stampe locali e nazionali; una attività di monitoraggio civico all’interno di edifici scolastici di Molise, Abruzzo, Calabria e Sicilia che ci ha permesso di portare alla luce alcuni casi emblematici di scuole insicure; un report scaturito dall’invio di istanze di accesso civico a 7.252 Comuni, Province e Città metropolitane, relative a 6.556 edifici scolastici di 20 Regioni, per fornire un quadro più aggiornato rispetto alla sicurezza sismica e avere informazioni dettagliate ed aggiornate rispetto alle certificazioni e agli investimenti degli Enti locali sulle indagini sui solai e per sapere quali e quanti interventi manutentivi realizzati”.
Udir, giovane sindacato che tutela i dirigenti scolastici, ha più volte rimarcato la forte problematica: ha richiesto qualche tempo fa la modifica della normativa vigente, a Montecitorio, dinanzi alle commissioni riunite Cultura e Lavoro, alla presenza di esperti sulla sicurezza scolastica e dell’ex giudice di Cassazione Raffaele Guariniello. Marcello Pacifico, presidente Udir, si chiede come fanno i presidi a continuare ad aprire, senza valutare i rischi, le scuole. Ogni preside che la mattina spalanca il portone, tra amministrativo, civile e penale, ha 105 capi d’imputazione. “Noi abbiamo presentato una proposta: aggiungere un titolo tredicesimo bis al T. U. sulla sicurezza, laddove il testo unico sulla sicurezza non si è occupato in passato del problema specifico della dirigenza scolastica. Chi è il datore di lavoro? È vero che il dirigente scolastico è il datore di lavoro sull’organizzazione, ma non ha potere di spesa, né d’intervento. Bisogna tutelare i DS e capire che l’incolumità di chi abita le scuole è la priorità assoluta”.
Nel corso dell’audizione sopra citata, il sindacato ha ufficialmente presentato degli emendamenti al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il TITOLO XIII bis “Disposizioni in materia di Istituzioni scolastiche ed educative”, specifico per la scuola, attraverso l’introduzione di nove articoli modificativi e aggiuntivi dell’articolo 303.
SINTESI DELLA PROPOSTA EMENDATIVA UDIR
Gli emendamenti al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il TITOLO XIII bis “Disposizioni in materia di Istituzioni scolastiche ed educative”, specifico per la scuola, prevedono che al “proprietario dell’immobile nel Dirigente tecnico all’uopo individuato”, possa essere conferito un apposito “potere di spesa attraverso uno specifico capitolo del bilancio dell’ente locale rappresentato” e che il Dirigente Scolastico abbia “facoltà di inibire porzioni di spazi didattici sino anche a l’intera Istituzione scolastica ed educativa, senza incorrere in pregiudizio alcuno, in quanto ogni lavoratore deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa”. Pertanto, “il Dirigente Scolastico non può essere sanzionato per reato d’interdizione di pubblico servizio né le giornate lavorative didatticamente perse devono essere recuperate per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione”.
Inoltre, si legge nella proposta emendativa, “il Proprietario dell’immobile, ricevuta la notifica dell’inibizione parziale o dell’interdizione dell’intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente per dare conferma o rettifica della disposizione presa dal Dirigente Scolastico, mediante relazione tecnica a firma di professionista abilitato, formalmente trasmessa allo stesso Dirigente Scolastico e per conoscenza al Prefetto. Una volta certificato il provvedimento inibitorio da parte del Proprietario dell’immobile, è sua cura trovare attraverso l’Ufficio tecnico preposto, sentito il Dirigente Scolastico, soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche”.
Seguono gli obblighi del “Proprietario dell’immobile mediante l’Ufficio tecnico preposto” a “eseguire sopralluoghi all’interno ed all’esterno di ogni plesso scolastico di pertinenza per verificare le condizioni di fruibilità ed agibilità dei locali ad uso scolastico”, e la costituzione, da parte del Prefetto, di “una Commissione provinciale” composta da tutti i gli uffici e le istituzioni coinvolte. Oltre che una serie di obblighi, per il Proprietario dell’immobile rispetto “alla redazione e all’aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 per tutti i plessi di pertinenza, da trasmettere al Dirigente Scolastico”, nonché “alla redazione e all’aggiornamento periodico del Piano di Evacuazione di ogni singolo plesso scolastico, sentito il Servizio di prevenzione e protezione d’Istituto, da trasmettere formalmente al Dirigente Scolastico ove sono indicati i Luoghi sicuri, nel rispetto del Piano di Protezione Civile Locale, nonché i tre livelli di affollamento per vano, per piano e per intero edificio”.
Naturalmente, vengono meglio inquadrati anche gli obblighi del dirigente scolastico. A tutti i livelli: dalla comunicazione dei provvedimenti inibitori e interdettivi, all’individuazione di “un Servizio di prevenzione e protezione idoneo per ogni istituzione rappresentata, nominando tra il proprio personale un numero di addetti e preposti tali da esser sempre presenti in ogni momento di attività didattica lavorativa”. Ogni Dirigente Scolastico deve essere anche “autorizzato a creare nel bilancio annuale d’Istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P.”. Come vengono date precise indicazioni sia su come gestire i lavori in appalto, sia sulle sanzioni da applicare al Proprietario dell'immobile: si prevede “l’ammenda da 5.000 € a 15.000 € per non aver adempiuto agli obblighi” meno cogenti; sino “all’arresto da due a quattro mesi di reclusione o con l'ammenda da 2.500,00 € a 7.500,00 € per” quelli più gravi. Viene da sé che i presidi, che non hanno responsabilità dirette sugli edifici, non possono più pagare con il carcere, coma accaduto a seguito del terremoto dell’Aquila, ma vanno sanzionati al massimo “con una multa esclusivamente di natura amministrativa e non penale pari ad € 5.000,00”.
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- Categoria: Radice
- Pubblicato: 28 Settembre 2018