Premesso che ogni dirigente scolastico deve sempre attuare tutte le misure compensative antincendio nel rispetto del D.M. 12 maggio 2016, di sicuro, per evitare di pagare in prima persona, è importante anche che invii una diffida al Prefetto di competenza. A fornirla è il sindacato Udir che consiglia ai propri iscritti di recapitarla il prima possibile, proprio per prevenire delle conseguenze nefaste qualora dalla visita ispettiva dei Vigili del fuoco si ravvisi il mancato adeguamento antincendio, anche parziale.
La richiesta formulata dal ds, “alla luce degli obblighi legislativi e delle scadenze improcrastinabili”, in particolare con l’approvazione del DL Milleproroghe 2017, punta all’ottenimento immediato della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011. Inoltre, dopo aver ribadito che compete all’Ente Locale proprietario – il Comune o la Provincia – realizzare gli interventi sulla materia suddetta, assolve da qualsiasi competenza il dirigente scolastico.
Cosa deve fare il dirigente scolastico per prevenire i possibili effetti negativi derivanti da una visita ispettiva nel proprio istituto da parte dell’organo di vigilanza, rappresentato dai Vigili del fuoco, per verificare la Sicurezza e l’igiene presenti nei luoghi di lavoro e la pertinenza dei dispositivi antincendio?
I margini di azione, purtroppo, non sono molti: premesso che ogni dirigente scolastico deve sempre attuare tutte le misure compensative antincendio nel rispetto del D.M. 12 maggio 2016, di sicuro, per evitare di pagare in prima persona, è importante anche che si tuteli inviando una diffida al Prefetto di competenza. A fornirla è il sindacato Udir che consiglia ai propri iscritti di recapitarla il prima possibile, proprio per prevenire delle conseguenze nefaste qualora dalla visita ispettiva dei Vigili del fuoco si ravvisi il mancato adeguamento antincendio, anche parziale.
La diffida predisposta dal giovane sindacato fa riferimento alle direttive ministeriali indicate nel D.M. del 12/05/2016, al fine di fronteggiare le scadenze già esecutive dal 26 novembre 2016 e successivamente dal 31/12/2017 per mancata proroga al rilascio del “Certificato di prevenzione incendi” aggiornato e alla presentazione della “Segnalazione certificata d’inizio attività”, divenuti oramai degli elementi imprescindibili con l’approvazione del DL Milleproroghe 2017.
La richiesta formulata dal ds, “alla luce degli obblighi legislativi e delle scadenze improcrastinabili”, punta all’ottenimento immediato della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011. Inoltre, dopo aver ribadito che compete all’Ente Locale proprietario – il Comune o la Provincia, a seconda del tipo d’istituto scolastico diretto – realizzare gli interventi sulla materia suddetta, assolve da qualsiasi competenza il dirigente scolastico. Il tutto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente che regola le responsabilità in merito.
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- Pubblicato: 28 Febbraio 2018