Si tratta di un passaggio ineludibile che, tuttavia, soprattutto negli istituti liceali, non sempre viene contemplato, poiché il concetto alunno-lavoratore non sembra essere stato ancora assimilato. Eppure, le norme parlano chiaro, ancora di più a seguito dell’approvazione dei commi 33-43 della Legge 107/2015 che hanno introdotto anche nel triennio finale dei licei un congruo numero di esperienze obbligatorie di alternanza scuola-lavoro. Alla luce di queste novità legislative, è bene quindi che tutti i capi d’istituto abbiano coscienza del fatto che la formazione obbligatoria rivolta ai lavoratori sulla sicurezza, già introdotta dall’art. 37 del decreto legislativo 81/08, è un aspetto cardine del sistema di prevenzione degli infortuni all’interno delle nostre scuole: pertanto, è fondamentale che ogni alunno riceva una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza. In caso contrario, il preside inadempiente ne risponde in prima persona.
La formazione si concentrerà sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza. Una formazione specifica dovrà riguardare i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione. Il dirigente scolastico dovrà somministrare negli istituti da lui diretti tre periodi di formazione minimi: quella ‘generale’ di 4 ore, sui concetti generali di base del sistema prevenzionistico della sicurezza sul lavoro; la ‘specifica’ di 8 ore, periodica e concentrata sui concetti di rischio che caratterizzano l’azienda in cui l’allievo andrà ad operare in occasione dei “momenti” lavorativi; la formazione ‘particolare aggiuntiva’, pari ad altre 8 ore. Pertanto, gli alunni impegnati in attività di alternanza scuola lavoro devono obbligatoriamente seguire una serie di passaggi formativi: un primo e secondo step, rispettivamente incentrati sull’informazione e sulla formazione generale, saranno curati dell’istituto scolastico; a seguire, altri tre step - formazione specifica, attività formativa del “preposto” e quelle di addestramento - saranno invece assegnati ad esperti esterni, ovvero a professionisti del mondo del lavoro.
Anche su questi temi, con l’obiettivo di offrire un percorso continuo di formazione e di crescita professionale, nel prossimo weekend Udir ha organizzato a Palermo una due giorni di confronti attraverso un convegno nazionale, che si terrà il 19 maggio presso l'Hotel San Paolo, e con un evento, il 20 maggio, sulla crescente violenza e sul bullismo nelle scuola, in programma nello stesso luogo. La partecipazione e il soggiorno sono gratuiti: inoltre, per i dirigenti scolastici è previsto un rimborso delle spese di viaggio.
Uno degli aspetti più impegnativi sulla sicurezza nell’ambiente lavorativo è la formazione dei dipendenti. Nelle scuole vanno però considerati tali sia un milione e 200mila lavoratori, tra capi d’istituto, docenti e personale Ata e gli alunni. Si tratta di un passaggio ineludibile che, tuttavia, soprattutto negli istituti liceali, non sempre viene contemplato, poiché il concetto alunno-lavoratore non sembra essere stato ancora assimilato. Eppure, le norme parlano chiaro, ancora di più a seguito dell’approvazione dei commi 33-43 della Legge 107/2015 che hanno introdotto anche nel triennio finale dei licei un congruo numero di esperienze obbligatorie di alternanza scuola-lavoro.
Alla luce di queste novità legislative, è bene quindi che tutti i dirigenti scolastici abbiano coscienza del fatto che la formazione obbligatoria rivolta ai lavoratori sulla sicurezza, già introdotta dall’art. 37 del decreto legislativo 81/08, il testo unico sulla sicurezza del lavoro, è un aspetto cardine del sistema di prevenzione degli infortuni all’interno delle nostre scuole: pertanto, è fondamentale che ogni alunno riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. In caso contrario, il preside inadempiente ne risponde in prima persona.
La formazione si concentrerà, in particolare, sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza. Una formazione specifica dovrà riguardare i rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza.
Sempre tenendo conto del decreto legislativo di base, l’81/08, e dell’assimilazione dell’allievo in formazione al lavoratore, è evidente che l’alunno dovrà essere preparato secondo i tre assi principali del sistema prevenzionistico della sicurezza sul lavoro a scuola: quello dell’Informazione, ovvero il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; quello della Formazione, il processo educativo attraverso il quale trasferire ai “lavoratori” conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; quello, infine dell’Addestramento, che punta a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
Premesso ciò, dopo avere collocato “l’azienda-scuola” a rischio medio, il dirigente scolastico dovrà somministrare negli istituti da lui diretti tre periodi di formazione minimi: quella ‘generale’ di 4 ore, sui concetti generali di base del sistema prevenzionistico della sicurezza sul lavoro; la formazione ‘specifica’ di 8 ore, periodica e concentrata sui concetti di rischio che specificatamente caratterizzano l’azienda in cui l’allievo andrà ad operare in occasione dei “momenti” lavorativi; la formazione ‘particolare aggiuntiva’ per il “preposto” (quale è anche il docente che opera dinanzi ai suoi alunni), pari ad 8 ore, con riferimento, in particolare, al contesto in cui l’allievo impegnato in alternanza scuola lavoro andrà ad operare, individuando le misure tecniche procedurali ed organizzative di prevenzione e protezione adottate nella specifica azienda, nonché l’uso di dettaglio dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a disposizione degli alunni in azienda. La rilevazione di tali momenti formativi è prevista anche dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il quale prevede che, a partire dall’anno scolastico 2018/19, lo svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro o ad esse assimilabili costituirà anche per gli allievi candidati esterni requisito di ammissione agli esami di Stato conclusivi.
Pertanto, alla luce di quanto sinora detto, si può certamente asserire che gli alunni impegnati in attività di alternanza scuola lavoro devono obbligatoriamente seguire una serie di passaggi formativi: un primo e un secondo step, rispettivamente incentrati sull’informazione e sulla formazione generale, saranno curati dell’istituto scolastico; a seguire, altri tre step - formazione specifica, attività formativa del “preposto” e quelle di addestramento - saranno invece assegnati ad esperti esterni, ovvero a professionisti del mondo del lavoro.
In questa cronologia l’alunno deve essere obbligatoriamente impegnato e preparato prima di affrontare qualunque attività lavorativa esecutiva ove si faccia uso di laboratori, macchine, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali: a tale scopo, è importante, nella selezione dell’azienda che curerà le attività specifiche lavorative che impegneranno l’alunno, individuare adeguati formatori sulla sicurezza così come individuati dal DI 06/03/2013 che trattino dal terzo al quinto step ancor prima che l’alunno inizi esecutivamente il lavoro assegnato. Infine, va ricordato che nell’ipotesi di infortunio all’alunno bisognerà indagare sul caso specifico addentrandosi anche su chi e come abbiano svolto gli step previsti dalla legge e la modalità in cui sono stati erogati.
Anche su questi temi, con l’obiettivo di offrire un percorso continuo di formazione e di crescita professionale, nel prossimo weekend Udir ha organizzato a Palermo una due giorni di confronti attraverso un convegno nazionale, che si terrà il 19 maggio presso l'Hotel San Paolo, e con un evento, il 20 maggio, sulla crescente violenza e sul bullismo nelle scuola, in programma nello stesso luogo. La partecipazione e il soggiorno sono gratuiti: inoltre, per i dirigenti scolastici è previsto un rimborso delle spese di viaggio.
Scarica la locandina del convegno nazionale di giorno 19 e invia la scheda di partecipazione.
Scarica la locandina del convegno nazionale di giorno 20 e invia la scheda di partecipazione.
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- Categoria: In primo piano
- Pubblicato: 15 Maggio 2018