Rispetto al testo approvato nell’emendamento presentato dai relatori sulla partecipazione al prossimo concorso di chi ha svolto la funzione di DS per due anni, l'opposizione (i senatori Roberto Berardi, Luigi Vitali, Antonio Iannone, Dario Damiani, Loredana De Petris, Vasco Errani, Pietro Grasso, Francesco Laforgia, Marco Marsilio, Alessandrina Lonardo) e la maggioranza (i senatori Alessandra Maiorino, Michela Montevecchi, Agnese Gallicchio, Marco Pellegrini) ripresentano in aula gli emendamenti Udir per la partecipazione dei ricorrenti 2011 a un nuovo corso riservato, e quelli per la semplificazione del lavoro delle segreterie sull'utilizzo delle risorse residue rimaste alle scuola, sulla sicurezza e la responsabilità dei dirigenti scolastici e sulla valutazione.
LE ULTIME NOVITÀ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONE PREVISTE NELL'EMENDAMENTO 1.500 RELATORI
Prevista per lunedì 28 gennaio 2019, in seduta plenaria al Parlamento, la discussione per la conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, Atto del Senato n. 989.
IL TESTO ORIGINARIO
Il testo originario presenta una necessaria quanto importante, all’articolo 10 del DL 135/18, semplificazione amministrativa in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici: dal corso-concorso si passa al concorso con l’assunzione di gran parte dei primi vincitori dal 1 settembre prossimo, con un certo risparmio determinato dalla soppressione del corso di formazione, originariamente previsto, e dal semiesonero per la formazione per i candidati ammessi. Inoltre, viene previsto anche l’aumento del numero dei vincitori, in quanto l’articolo 29 del Testo Unico del pubblico impiego dispone l’ammissione di un numero superiore del 20% rispetto ai posti in bando, ferme restando le facoltà assunzionali. Il risparmio ammonta a 8,26 milioni di euro previsti per il semiesonero per il biennio 2018-2019 che confluiscono nel fondo di cui all’art. 1, comma 202, legge 107/2015, rimanendo a disposizione per le assunzioni del personale della scuola.
ll modello del corso-concorso così delineato si sostanzia, secondo il Governo, di una procedura estremamente lunga e complessa, inidonea, in prima applicazione, a sopperire alle criticità organizzative delle istituzioni scolastiche. Nell'anno scolastico 2018/19 sono 1.536 i posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili. Nel 2017/18, le reggenze assegnate sono state 1.748, tenendo conto anche di scuole sottodimensionate e dei distacchi (comandi) presso altre amministrazioni o sindacali.
Nell'ottica di accelerare, in prima applicazione, lo svolgimento della procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici, che se svolta secondo quanto previsto renderebbe impossibile le immissioni in ruolo a decorrere dal 2019/2020, e dunque nel preminente interesse della funzionalità del sistema scolastico, si propone la modifica, per razionalizzare il procedimento.
LE ULTERIORI MODIFICHE DEI RELATORI AL PROSSIMO CONCORSO DS
Suscita perplessità per la difficile interpretazione la norma proposta nell’emendamento 10.500 sul nuovo concorso da bandire a conclusione della procedura in corso: “nell'ambito del primo concorso bandito successivamente al 1º gennaio 2019, è assicurato un punteggio aggiuntivo, in sede di valutazione dei titoli, a tutti i concorrenti cui sia stata conferita, per almeno due interi anni scolastici, la qualifica di dirigente scolastico, e che abbiano svolto le relative funzioni, senza essere mai stati valutati negativamente. I predetti soggetti sono ammessi direttamente alle prove scritte del concorso di cui al precedente periodo. A coloro tra i medesimi soggetti che abbiano, altresì, superato tutte le prove, sia scritte sia orali, di precedenti concorsi pubblici per dirigenti scolastici, è riservato il 50 per cento dei posti”. Sembrerebbe interessare i presidi incaricati o tutti quegli attuali presidi che potrebbero vedersi annullata la nomina per effetto della propria decisione della Consulta attesa dopo l'udienza del 2 aprile dopo la richiesta del Governo di rinvio della seduta di novembre in attesa delle modiche che avrebbe apportato alla legge 107/15 scrutinate. A tal proposito niente è stato scritto se non diversi emendamenti dell'opposizione che sanerebbero il contenzioso se recepiti nel maxi emendamento con l’estensione della procedura riservata a tutti i ricorrenti avverso il bando del 2011.
10.2
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente sono abrogate le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
10.3
Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Conseguentemente sono abrogate le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
10.4
Al comma 2, aggiungere i seguenti periodi: «Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data in entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».
10.5
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse rese disponibili per ogni anno scolastico e non assegnate negli anni scolastici precedenti ad ogni istituzione scolastica sono impiegate dalla stessa negli anni successivi anche per finalità diverse da quelle originarie, così da assicurare l'utilizzo integrale delle risorse ripartite dal Fondo "La Buona scuola" di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come incrementate dai risparmi autorizzati dall'articolo 1, comma 793, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e attuare le attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F"».
10.6
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il dirigente scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l'intera Istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al proprietario dell'immobile nonché al Prefetto. Il proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.
2 ter. Ogni dirigente scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P cui poter stornare qualunque tipologia di risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e del Ministero dell'economia e finanza mediante specifico capitolo di spesa oltre a quelle previste dall'articolo 39 del decreto interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129».
10.7
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Nell'ipotesi dì pericolo grave, immediato e imprevedibile, il dirigente scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l'intera istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al proprietario dell'immobile nonché al Prefetto, il proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, ai fine di trovare una soluzione alternativa utile ai prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.
2-ter. Ogni dirigente scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, alfine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P cui poter stornare qualunque tipologia di risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e del Ministero dell'economia e finanza mediante specifico capitolo di spesa oltre a quelle previste dall'articolo 39 del decreto interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129».
10.10
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Dopo il comma 87 dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono inseriti i seguenti:
87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 10 del 2015, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
87-ter. I soggetti di cui al comma 87-bis sono coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011.
87-quater. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 87-ter relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esili dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-bis».
10.11
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107,i ricorrenti che hanno avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio oppure che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».
10.12
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nell'ambito del contenzioso riferito ai concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ancora un contenzioso pendente o una sentenza positiva di primo grado sulla quale non sia intervenuta una sentenza definitiva e un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'ammissione al corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono prorogati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di ottanta ore e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
10.22
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto il seguente Titolo:
TITOLO XIII-bis.
(Disposizioni in materia di Istituzioni scolastiche ed educative)
Art. 303-bis.
(Individuazione del datore di lavoro)
Limitatamente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici nelle Istituzioni scolastiche ed educative è individuato quale datore di lavoro il proprietario dell'immobile, in quanto unico responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del presente decreto nonché dell'articolo 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 303-ter.
(Potere inibitorio e d'interdizione)
1. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il dirigente scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l'intera Istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al proprietario dell'immobile nonché al Prefetto.
2. Il proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.
Art. 303-quater.
(Obblighi del proprietario dell'immobile)
1. Prima dell'inizio delle attività didattiche di ogni anno scolastico, il proprietario dell'immobile mediante l'ufficio tecnico preposto è obbligato ad eseguire sopralluoghi all'interno ed all'esterno di ogni plesso scolastico per verificare le condizioni di fruibilità ed agibilità dei locali ad uso scolastico, certificando il regolare avvio delle attività didattiche nel rispetto delle norme di cui al presente decreto.
2. Nell'ipotesi di riscontro di criticità sulla sicurezza della struttura scolastica tali da non consentire un regolare avvio delle attività didattiche, è costituita dal Prefetto una Commissione provinciale composta da un funzionario dell'Ufficio tecnico, del Genio civile provinciale, dei Vigili del fuoco, dell'ASP – sezione sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato provinciale del lavoro, dell'ufficio ispettivo tecnico dell'ambito territoriale.
3. Il proprietario dell'immobile è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 per tutti i plessi di pertinenza.
4. Il proprietario dell'immobile è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del piano di evacuazione di ogni singolo plesso scolastico.
5. I predetti adempimenti devono essere trasmessi al dirigente scolastico.
Art. 303-quinquies.
(Obblighi del dirigente scolastico)
1. Il dirigente scolastico ha l'obbligo di comunicare i provvedimenti inibitori e interdettivi, di propria competenza, al proprietario dell'immobile e al Prefetto.
2. Il dirigente scolastico ha altresì l'obbligo di individuare un servizio di prevenzione e protezione idoneo per ogni istituzione rappresentata, nominando tra il proprio personale un numero di addetti e preposti tali da esser sempre presenti in ogni momento di attività didattica lavorativa, quali: un R.S.P.P. in possesso dei titoli formativi; un A.S.P.P. interno per ogni plesso; una squadra di addetti antincendio ed una di addetti al primo soccorso entrambe non inferiori a tre per plesso. Se tra il personale interno non si rinviene la professionalità del R.S.P.P., lo stesso può essere designato all'esterno in via preliminare attraverso reti di scopo come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, e come riportato all'articolo 1, commi 70-72 e 74 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Lo stesso consulente esterno può svolgere attività formative obbligatorie per le istituzioni scolastiche ed educative costituenti la rete di scopo ai sensi dell'articolo 37 del presente decreto.
3. Il dirigente scolastico è esonerato dalla valutazione dei rischi di natura strutturale ed impiantistica, fermo re-stando gli obblighi di cui all'articolo 18, comma 3-ter del presente decreto, relativamente alle comunicazioni per la vigilanza e sorveglianza durante le attività didattiche.
Art. 303-sexies.
(Impegni economici)
1. Ogni dirigente scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P
2. Il dirigente scolastico è autorizzato ad attingere da qualunque tipologia di trasferimenti economici nonché dalle risorse assegnate annualmente alle istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e del Ministero dell'economia e finanza mediante specifico capitolo di spesa.
3. Ai lavoratori individuati a far parte del S.P.P. d'istituto è garantito un emolumento accessorio da definire nella specifica contrattazione d'istituto e può essere corrisposto il bonus di premialità di cui alla legge n. 107 del 2015.
4. All'RSPP deve essere corrisposta un'indennità congrua al profilo professionale ed alle mansioni svolte, tenendo conto della fascia d'istituto e del numero di plessi.
Art. 303-septies.
(Lavori in appalto)
1. Per i lavori assegnati in appalto dal proprietario dell'immobile è richiesta la nomina di un C.S.E. (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione).
2. Il professionista individuato ha l'obbligo di non far eseguire nessuna lavorazione se non preventivamente redatti e sottoscritti i relativi piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione o documenti di valutazione dei rischi interferenziali.
Art. 303-octies.
(Sanzioni per il proprietario dell'immobile scolastico)
1. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro per non aver adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 303-quater del presente decreto.
2. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'arresto da due a sei mesi di reclusione o ammenda da 7.500 euro a 15.000 per non avere adempiuto agli obblighi di cui al comma 3 dell'articolo 303-ter del presente decreto.
3. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'ammenda da 2.500 euro a 5.000 euro per il mancato disposto di cui all'articolo 303-septies del presente decreto.
4. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi di reclusione o con rammenda da 2.500 euro a 7.500 euro per il mancato disposto di cui all'articolo 303-septies del presente decreto.
Art. 303-novies.
(Sanzioni per il dirigente scolastico)
1. Il dirigente scolastico è sanzionato con una multa esclusivamente di natura amministrativa pari ad euro 5.000 per la violazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 303-quinquies del presente decreto.
2. Il dirigente scolastico è altresì sanzionato amministrativamente con la somma di euro 2.500 per la violazione di quanto sancito ai commi 3 e 4 dall'articolo 303-sexies del presente decreto.
10.23
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto seguente Titolo:
TITOLO XIII-bis.
(Disposizioni in materia di Istituzioni scolastiche ed educative)
Art. 303-bis.
(Individuazione del datore di lavoro)
Limitatamente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici nelle Istituzioni scolastiche ed educati-ve è individuato quale datore di lavoro il proprietario dell'immobile, in quanto unico responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, dei presente decreto nonché dell'articolo 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 303-ter.
(Potere inibitorio e d'interdizione)
1. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il dirigente scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l'intera istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al proprietario dell'immobile nonché al Prefetto.
2. Il proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.
Art. 303-quater.
(Obblighi del proprietario dell'immobile)
1. Prima dell'inizio delle attività didattiche di ogni anno scolastico, ii Proprietario dell'immobile mediante l'Ufficio tecnico preposto è obbligato ad eseguire sopralluoghi all'interno ed all'esterno di ogni plesso scolastico per verificare le condizioni di fruibilità ed agibilità dei locali ad uso scolastico, certificando il regolare avvio delle attività didattiche nel rispetto delle norme di cui al presente decreto.
2. Nell'ipotesi di riscontro dì criticità sulla sicurezza della struttura scolastica tali da non consentire un regolare avvio delle attività didattiche, è costituita dal Prefetto una Commissione provinciale composta da un funzionario dell'Ufficio tecnico, del genio civile provinciale, dei Vigili del fuoco, dell'ASP – sezione sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato provinciale del lavoro, dell'ufficio ispettivo tecnico dell'ambito territoriale.
3. Il proprietario dell'immobile è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del documento di Valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 per tutti i plessi di pertinenza.
4. Il proprietario dell'immobile è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del piano di evacuazione di ogni singolo plesso scolastico.
5. I predetti adempimenti devono essere trasmessi al dirigente scolastico.
Art. 303-quinquies.
(Obblighi del dirigente scolastico)
1. Il dirigente scolastico ha l'obbligo di comunicare i provvedimenti inibitori e interdettivi di propria competenza; al proprietario dell'immobile e al Prefetto.
2. Il dirigente scolastico ha altresì l'obbligo di individuare un servizio di prevenzione e protezione idoneo per ogni istituzione rappresentata, nominando tra il proprio personale un numero di addetti e preposti tali da esser sempre presenti in ogni momento di attività didattica lavorativa, quali: un R.S.P.P. in possesso dei titoli formativi; un A.S.P.P. interno per ogni plesso; una squadra di addetti antincendio ed una di addetti al primo soccorso entrambe non inferiori a tre per plesso. Se tra il personale interno non si rinviene la professionalità del R.S.P.P., lo stesso può essere designato all'esterno in via preliminare attraverso reti di scopo come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, e come riportato all'articolo 1, commi 70-72 e 74 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Lo stesso consulente esterno può svolgere attività formative obbligatorie per le istituzioni scolastiche ed educative costituenti la rete di scopo ai sensi dell'articolo 37 del presente decreto.
3. II dirigente scolastico è esonerato dalla valutazione dei rischi di natura strutturale ed impiantistica, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo 18, comma 3-ter del presente decreto, relativamente alle comunicazioni per la vigilanza e sorveglianza durante le attività didattiche.
Art. 303-sexies.
(Impegni economici)
1. Ogni dirigente scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'istituto un capitolo dispesa destinato alla sicurezza; al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P.
2. Il dirigente scolastico è autorizzato ad attingere da qualunque tipologia di trasferimenti economici nonché dalle risorse assegnate annualmente alle istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e del Ministero dell'economia e finanza mediante specifico capitolo di spesa.
3. Ai lavoratori individuati a far parte del S.P.P. d'istituto è garantito un emolumento accessorio da definire nella specifica contrattazione d'istituto e può essere corrisposto il bonus di premialità di cui alla legge n. 107 del 2015.
4. All'RSPP deve essere corrisposta un'indennità congrua al profilo professionale ed alle mansioni svolte, tenendo conto della fascia d'istituto e del numero di plessi.
Art. 303-septies.
(Lavori in appalto)
1. Per i lavori assegnati in appalto dal proprietario dell'immobile è richiesta la nomina di un C.S.E. (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione).
2. Il professionista individuato ha l'obbligo di non far eseguire nessuna lavorazione se non preventivamente redatti e sottoscritti i relativi piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione o documenti di valutazione dei rischi interferenziali.
Art. 303-octies.
(Sanzioni per il proprietario dell'immobile scolastico)
1. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro per non aver adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 303-quater del presente decreto.
2. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'arresto da due a sei mesi di reclusione o ammenda da 7.500 euro a 15.000 per non avere adempiuto agii obblighi di cui al comma 3 dell'articolo 303-ter del presente decreto.
3. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'ammenda da 2.500 euro a 5.000 euro per il mancato disposto di cui all'articolo 303-septies del presente decreto.
4. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi di reclusione o con l'ammenda da 2.500 euro a 7.500 euro per il mancato disposto di cui all'articolo 303-septies del presente decreto.
Art. 303-novies.
1. Il dirigente scolastico è sanzionato con una multa esclusivamente di natura amministrativa pari ad euro 5.000 per la violazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 303-quinquies del presente decreto.
2. Il dirigente scolastico è altresì sanzionato amministrativamente con la somma di euro 2.500 per la violazione di quanto sancito ai commi 3 e 4 dall'articolo 303-sexies del presente decreto.
10.29
MAIORINO, MONTEVECCHI, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Con il decreto relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è altresì disciplinata la gestione amministrativa e contabile dei Fondi strutturali europei per la scuola, nel rispetto delle procedure di semplificazione amministrativa già disposte dai decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e orientate ad evitare duplicazioni documentali nella rendicontazione delle attività svolte e delle procedure seguite per l'utilizzo dei fondi stessi.
10.30
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nel decreto relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disciplinata anche la gestione amministrativa e contabile dei fondi strutturali europei per la scuola, nel rispetto delle procedure di semplificazione amministrativa già disposte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e orientate ad evitare duplicazioni documentali nella rendicontazione delle attività svolte e delle procedure seguite per l'utilizzo dei fondi stessi».
10.31
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nel decreto relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è disciplinata anche la gestione amministrativa e contabile dei fondi strutturali europei per la scuola, nel rispetto delle procedure di semplificazione amministrativa già disposte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e orientate ad evitare duplicazioni documentali nella rendicontazione delle attività svolte e delle procedure seguite per l'utilizzo dei fondi stessi».
10.38
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. A partire dall'a. s. 2019/2020, la valutazione dei dirigenti scolastici si effettua con le stesse modalità previste peri dirigenti dell'AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è emanato dal Ministro dell'istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Conseguentemente; a partire dal 1º settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell'articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002».
10.39
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. A partire dall'a. s. 2019/2020 la valutazione dei dirigenti scolastici si effettua con le stesse modalità previste per i dirigenti dell'AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è emanata dal Ministro dell'istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n.107. Conseguentemente, a partire dal 1º settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell'articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002.».
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- Categoria: In primo piano
- Pubblicato: 26 Gennaio 2019