La ministra per la P.A. Fabiana Dadone e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno trovato un punto d’incontro oggi sulle regole per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro rispetto all'emergenza Covid-19. Previsti termoscanner, visiere per servizi in presenza negli uffici, orari di lavoro e di apertura al pubblico più flessibili. Chiesta la regolamentazione del lavoro agile, anche dopo la fine della pandemia

I dd.ss. Udir esprimono un fortissimo disagio che interessa al presente l'attività professionale della categoria e chiedono alle Istituzioni chiarezza nelle disposizioni di funzionamento delle scuole per l'auspicata riapertura in presenza di settembre

 

Oggi è stato firmato il protocollo per la sicurezza: la ministra per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno trovato un punto d’incontro sulle regole per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro rispetto all'emergenza Covid-19.

I dirigenti scolastici del sindacato UDIR esprimono un fortissimo disagio che interessa al presente l'attività professionale della categoria e chiedono alle Istituzioni chiarezza nelle disposizioni di funzionamento delle scuole per l'auspicata riapertura in presenza di settembre. Il disagio acuto ed esplicito è dovuto ai contenuti, alla modalità e ai tempi di trasmissione degli adempimenti richiesti per l'adozione di misure di sicurezza volte a evitare il verificarsi di eventi infettivi presso le istituzioni scolastiche.

PROBLEMI LEGATI ALL’APERTURA A SETTEMBRE

Ai Dirigenti Scolastici, agli staff di dirigenza e alle segreterie scolastiche è stato chiesto di rispondere, in tempi eccessivamente stretti e perciò in affanno, a reiterate rilevazioni, formulate con criteri di volta in volta diversi. Tutto ciò ha creato stanchezza e incertezza per l'esplicito travaso improprio di competenze e compiti sanitari nelle istituzioni scolastiche che, attuate tutte le prescrizioni di legge e normative, tuttavia rimangono luoghi deputati esclusivamente alla didattica e alla formazione. Si registra una tendenza a delegare alle scuole la risoluzione improbabile di tutti i problemi sociali: familiari, relazionali, sanitari, delle devianze e delle dipendenze e molto altro ancora, si è consolidata nei corso degli ultimi decenni ed è diventata pratica complessa, spesso prevedibilmente inefficace, ed è alla base del rischio di svilire il nucleo fondante dell'attività delle istituzioni scolastiche. Riteniamo che in questa situazione possa farsi chiarezza delimitando i compiti della scuola a ciò che le appartiene propriamente e definire i contorni di una professione, quella del dirigente scolastico, che è volta esclusivamente all'organizzazione di eventi didattici e formativi, compito già di per se arduo e dai contorni molto ampi.

Il dirigente scolastico Vito Lo Scrudato, presidente regionale per la Sicilia Udir, afferma che “in conseguenza di ciò i dd.ss. chiedono, con altrettanta forza, una esplicita tutela penale legislativa che li metta nelle condizioni di assicurare tutte le misure di sicurezza, potendo nel contempo operare con la serenità ed il consueto senso di responsabilità che ne ha sempre caratterizzato l'agire, in condizione cioè di rispetto per il loro ruolo e di attenzione da parte di tutte le componenti sociali, soprattutto da parte delle Istituzioni”.

Ad aumentare l'attuale frastuono sulla previsione di rientro in presenza a scuola di settembre concorrono le numerose petizioni sottoscritte dai genitori che paventano danni psicologici ai loro figli costretti a vivere il tempo scuola tra mascherine, ossessive pratiche igienizzanti, distanziamento interpersonale, controllo dei movimenti per gli spostamenti all'interno della scuola ed altro già visto nel corso degli esami di Stato in presenza. Questa tendenza molto rappresentativa di una parte dei genitori si scontra frontalmente con quella componente genitoriale, che si può supporre altrettanto numerosa, che invece invoca l'adozione di stringenti norme per scongiurare il pericolo di contrarre infezioni. Nel mezzo di queste leve a tenaglia ci sono proprio i dirigenti scolastici che a questo punto hanno bisogno per potere operare, con appena sufficiente efficacia, di tutele legali legislative - a fronte del riconoscimento della contrazione dell'infezione Covid-19 quale infortunio sul lavoro - e in considerazione che sulle scuole si vorranno scaricare responsabilità ed eventi infettivi invece avvenuti altrove: nei mezzi di trasporto, nel corso di sregolate movide giovanili, nelle famiglie, in ambienti sportivi, presso attività culturali esterne alla scuola a tanto altro facilmente immaginabile. In un quadro di tale complessità il rischio è che sulle istituzioni scolastiche si abbattano responsabilità chimeriche e irreali.

PROBLEMA STIPENDIALE

Il disagio dei presidi viene acuito dall'annuncio di inesistenti aumenti di stipendi propalati strumentalmente da mezzi di informazione farlocchi, laddove invece questa evenienza straordinaria dimostra ancora una volta che sono inaccettabili le disparità di trattamento con tutte le altre dirigenze del settore pubblico maggiormente remunerate e certamente non gravate dalle multiformi responsabilità cui hanno da sempre fatto fronte i dd.ss. e dovranno, con ogni evidenza, far fronte in futuro per la sopraggiunta ingovernabile pandemia.

I dirigenti di Udir, come sempre, non intendono contrapporre le loro richieste agli altri soggetti operanti nelle scuole, al contrario in questa nota si vuole ribadire che le istanze rivolte al mondo istituzionale sono comuni ai docenti e alle altre categorie del personale scolastico: le istituzioni scolastiche sono organismi che vivono in forte simbiosi organizzata, il benessere e la serenità operativa dev'essere assicurata tanto ai docenti, quanto al personale di segreteria e ai collaboratori.

RISCHIO COVID-19

Marcello Pacifico, presidente nazionale Udir, afferma che “è il caso appena di aggiungere in chiusura che anche il personale scolastico - al pari del personale di altri ambienti di lavoro - è fortemente esposto al rischio di contagio da Covid e non solo, visto l'alto volume di presenze quotidiane di alunni e di pubblico nelle scuole, con l'aggravante che per il progressivo innalzamento dell'età pensionabile, presidi, docenti e personale Ata presentano al loro interno considerevoli di fasce d'età ad alto rischio di contagio e di complicanze”.

L’ACCORDO

Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “covid-19”

Premesso che:

  1. la crisi epidemiologica da Covid-19 in corso ha imposto l’assunzione di azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti;
  2. la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione ha fornito prime indicazioni a tutte le pubbliche amministrazioni in merito a misure e soluzioni organizzative per la sicurezza dei lavoratori del settore pubblico;
  3. come già stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e successivamente confermato dall’articolo 87 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modifiche dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.», le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
  4. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, nel definire le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta “fase 2”, relativamente ai datori di lavoro pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020;
  5. ulteriori indicazioni sono state fornite con la circolare n. 2 del 1° aprile 2020 e con la successiva direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. Quest’ultima con particolare riguardo alla richiamata “fase 2” caratterizzata dalla necessità che le pubbliche amministrazioni, continuando a garantire l’attività amministrativa, possano rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal richiamato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative. In coerenza con le misure necessarie volte ad assicurare la ripresa, tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti ai sensi dell’articolo 103 del richiamato decreto-legge n. 18 del 2020, rientrano quelli connessi alla immediata ripresa delle citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati;
  6. al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, è intervenuto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.» che in particolare all’articolo 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile) dispone che le pubbliche amministrazioni si adeguano alle prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità ridefinendo la limitazione di presenza del personale secondo le esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine le predette amministrazioni sono chiamate ad organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, fermo restando quanto demandato alla contrattazione collettiva;
  7. il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art. 3, comma 5, ha previsto “che nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità”;
  8. tratto comune dei citati documenti è l’indicazione alle amministrazioni di contenere la presenza negli uffici, e garantire la progressiva riapertura degli stessi, adottando ogni idonea misura per la tutela della salute del proprio personale anche attraverso la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In tal senso si ritengono importanti la valorizzazione e il coinvolgimento del personale al fine di implementare il lavoro agile quale modalità ordinaria di lavoro, riconoscendo il ruolo propulsivo dei dirigenti, anche nel favorire strategie comunicative e informative/formative per ridurre sensazioni di isolamento e di complessità nella gestione delle attività lavorative a distanza;
  9. in tale contesto, partendo dall’assunto che tutte le pubbliche amministrazioni rappresentano insostituibile supporto vitale per l’organizzazione del Paese e per il rilancio economico dello stesso, nonché uno strumento di equità e imparzialità per garantire servizi efficienti e puntuali, l’esigenza di promuovere rapidamente in tutte le realtà del lavoro pubblico misure volte ad evitare il contagio da Covid-19 è ancora più avvertita, dovendosi contemperare le necessità di tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo gli spostamenti e le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti essenziali e indifferibili nell’attuale situazione di emergenza;
  10. il TU in materia di sicurezza D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare l’art 47 e 48 sulla costituzione e la definizione del RLST.

Tutto ciò premesso,

il Ministro per la Pubblica Amministrazione intende promuovere attraverso il dialogo e il confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa e maggiormente rappresentative nelle pubbliche amministrazioni l’adozione del presente Protocollo quadro cui le singole amministrazioni dovranno adeguarsi, nel rispetto del richiamato art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, anche attraverso l’adozione di protocolli di sicurezza specifici;

il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CGS, CISAL, CONFSAL, CSE, CODIRP, CONFEDIR, COSMED, USB, UNADIS, UGL, USAE nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell’attuale stato di emergenza per il rischio SARS-CoV-2, convengono:

  1. sulla necessità che ciascuna amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo165 del 2001 proceda, con il coinvolgimento del Servizio di Prevenzione e Protezione costituito dall’RSPP, dall’ASPP, dal MC e dai preposti all’uopo nominati per fronteggiare il rischio biologico da COVID- 19, nonché con la consultazione dell’RLS aziendale, ove nominato dai lavoratori, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 secondo le specificità delle singole attività: a. identificando, durante il periodo di emergenza, misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS-CoV-2, nell’ottica della tutela della salute dei lavoratori e dell’utenza;
  2. ponendo particolare attenzione alla gestione dei casi di sospetta sintomatologia da Covid-19 che dovessero rilevarsi negli uffici tra il personale e l’utenza;
  3. garantendo misure di controllo all’interno delle pubbliche amministrazioni ai fini del mantenimento, in tutte le attività e nelle loro fasi di svolgimento, della misura del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra il personale e, negli uffici aperti al pubblico, tra l’utenza;
  4. garantendo, se del caso, oltre alla sorveglianza sanitaria ordinaria già prevista dall’art. 41 già prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
  5. facendo conseguire una formazione adeguata ai sensi dell’art. 37 del D Lgs 81/08 così come sancita dal CSR n. 221 del 21/12/2011, in relazione all’insorgenza del nuovo rischio specifico biologico da COVID-19, per un monte ore non inferiore ad 8 H distinte in due moduli da 4 H ore cadauno, anche in modalità sincrona a distanza;

  1. sull’importanza che le amministrazioni garantiscano nelle proprie sedi l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui alla presente intesa come previsto dagli articoli rispettivamente 36 e 37 del D Lgs 81/08;
  2. Per i lavoratori diversamente abili garantire, quando il lavoro agile non è possibile da attuare, dispositivi di protezione individuale specifici per maggior protezione, da condividere nella valutazione dei rischi con il medico competente, sentito l’RLS o la RLST in sua vece;
  3. che in relazione ai dispositivi di protezione individuale, fatte salve specifiche esigenze da individuarsi correttamente in sede di integrazione del documento di valutazione dei rischi, le pubbliche amministrazioni si impegnino a garantire, come condizione per l'espletamento delle prestazioni lavorative e qualora per complessità dell’attività e/o difficoltà oggettive non sia possibile garantire continuativamente il previsto distanziamento interpersonale, la dotazione di appropriati dispositivi di protezione individuale quali quelli previsti dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 in combinato con la disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive leggi di conversione, per i lavoratori che svolgono attività in presenza o che lavorino in maniera ordinaria in postazioni di lavoro in spazi condivisi. Inoltre, la protezione dei lavoratori dovrà essere garantita, ove possibile, anche attraverso l’utilizzo di barriere separatorie. Per i lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico e/o che prestano servizi esterni, in aggiunta ai dispositivi di protezionale individuale per le vie respiratorie potrà essere previsto l’impiego di visiere, garantendo adeguata formazione al loro utilizzo. Ove presenti, sono fatte salve le misure di prevenzione di livello superiore rese necessarie in relazione alla specificità dell’attività o del lavoro svolto nei diversi enti ed amministrazioni ed individuate negli accordi e protocolli già sottoscritti o sottoscritti in data successiva al presente protocollo negli enti e nelle amministrazioni medesime;
  4. che all’ingresso dei luoghi di lavoro sia rilevata la temperatura corporea del personale interno e dell’utenza esterna tramite idonea strumentazione che garantisca l’adeguato distanziamento interpersonale. Le amministrazioni, ove utilizzino strumentazione che richieda l’impiego di operatori per la rilevazione della temperatura, possono anche ricorrere, nei limiti delle risorse a legislazione vigente, a convenzioni stipulate con associazioni di volontariato;
  5. che nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° C non sarà consentito l’accesso del lavoratore o dell’utente e che, in ogni caso, il lavoratore si impegni ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro;
  6. che l’orario dei servizi erogati al pubblico e quello di lavoro siano organizzati in maniera più flessibile, in particolare, per le fasce di entrata e uscita, anche con riferimento ai rispettivi CCNL, in quanto ciò costituisce una misura rilevante per prevenire aggregazioni e per facilitare il distanziamento interpersonale nei luoghi di lavoro, oltre a contribuire alla riduzione del rischio di affollamenti nei mezzi pubblici nel tragitto casa lavoro dei lavoratori.
  7. sulla necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell’attività amministrativa e di servizio, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale, dovendosi, pertanto, procedere: o a garantire quotidianamente la pulizia e l’igiene accurata degli ambienti lavorativi, delle postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni e degli impianti prevedendo frequenti interventi sia sugli spazi di fruizione condivisa che sulle dotazioni strumentali, (a mero titolo esemplificativo: la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse);

o nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali dell'amministrazione, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute, nonché alla loro ventilazione;

o ad effettuare operazioni routinarie di sanificazione e/o igienizzazione approfondita negli ambienti e sugli impianti di condizionamento dell’aria, in funzione dell’orario di attività;

o ad assicurare adeguato e costante ricambio d’aria nei luoghi di lavoro ed impegnandosi ad evitare nelle aree comuni e negli ambienti condivisi da più lavoratori il ricircolo interno dell’aria;

o a favorire una corretta e frequente igiene delle mani anche attraverso ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani mediante l’utilizzo di detergenti neutri o soluzioni a gel idroalcoliche da disporre agli ingressi, nei servizi igienici ed in ogni ambiente di lavoro;

o per gli spazi comuni, comprese le attività di ristoro, le mense e le aree fumatori, favorire misure di fruizione alternata, anche limitando i tempi di permanenza all’interno degli stessi e, ove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale, assicurando l’utilizzo di mascherine e favorendo la ventilazione continua dei locali;

o ad informare ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D Lgs 81/08 capillarmente il personale sulle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate per il contenimento del contagio fuori e dentro i locali;

o a garantire l’accesso di fornitori esterni secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definiti; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento non inferiore ad 1 metro;

o ad assicurare che la collaborazione con altra impresa per appalto di servizio o d’opera, oltre ad essere espletata nel rispetto della norma vigente per quanto concerne il rischio di interferenza come dettato dall’art. 26 comma 3 ter del D Lgs 81/08, richieda il rispetto da parte degli addetti delle raccomandazioni anti contagio disposte dall’Amministrazione;

o a garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali a norma degli artt. 18, comma 1, let. s) e art. 50, comma 1, let. b), del D.Lgs. 81/2008 con le rappresentanze sindacali aziendali o con quelle territorialmente competenti (RLST) di cui all’art. 48 del D Lgs 81/08,, gli RLS e gli RSSP, sui punti del presente protocollo e su elementi specifici che eventualmente verranno individuati nelle amministrazioni, secondo quanto già previsto dai sistemi di relazioni sindacali dei rispettivi CCNL vigenti, in particolare in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e di flessibilità degli orari in entrata e uscita, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;

o ad evitare la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano servizi in presenza all’utenza, attraverso gli istituti contrattuali di riferimento, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, nonché attraverso il ricorso alle modalità organizzative del lavoro agile;

o a promuovere la formazione del personale in modalità e-learning e il ricorso alle riunioni con modalità telematica ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale nel rispetto dell’art. 37 del D Lgs 81/08 e per i lavoratori al CSR 221 del 21/12/2011 avvalendosi di formatori sulla sicurezza così come disciplinato dal DI del 06/03/2013.

  1. che, nelle more di una definizione contrattuale specifica del rapporto di lavoro agile, le amministrazioni attivino il confronto con le OO.SS. ai sensi della disciplina contrattuale vigente, al fine di contemperare l’esigenza di pieno riavvio delle attività amministrative, produttive e commerciali e dell'erogazione dei servizi all'utenza, con la necessità di fronteggiare le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica e all’evolversi del suo contesto, anche prevedendo la coerente applicazione degli istituti del rapporto di lavoro previsti dai CCNL vigenti alle attività di lavoro svolte in forma agile;
  2. sull’opportunità che, qualora siano adottati regimi di articolazione dell’orario di lavoro giornaliera o settimanale diversi da quelli precedenti all’entrata in vigore delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica, le amministrazioni favoriscano la conciliazione dei tempi vita-lavoro dei dipendenti, tenendo conto delle eventuali condizioni peculiari di disagio e di fragilità del personale interessato, ovvero della presenza di patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio, e di quanto previsto relativamente alle condizioni personali o familiari nelle parti normate dai CCNL sull’orario flessibile, adottando misure di flessibilità oraria a beneficio degli stessi, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
  3. sulla esigenza che le amministrazioni si impegnino:

o a garantire le prerogative sindacali di partecipazione sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal presente protocollo e nella promozione di canali di comunicazione e confronto continuativi con le OO.SS. e le rappresentanze sindacali, al fine di condividere informazioni e azioni relative a quanto previsto dal presente protocollo.

o a prevedere adeguata formazione ai dirigenti nello svolgimento del ruolo e delle funzioni di indirizzo, direzione, coordinamento e controllo degli uffici cui sono preposti, ai fini dell’attuazione del presente protocollo.

  1. sulla necessità di avviare le procedure negoziali per il rinnovo del CCNQ del 7 luglio 1996 sulla individuazione e le nuove competenze del RLS nonché sulla definizione, individuazione e competenze del RLST ai sensi degli articoli 47 e 48 del TU in materia di sicurezza sul luogo di lavoro D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Le parti, al fine di assicurare l’adeguamento dell’organizzazione dei servizi e del lavoro al rispetto delle norme emanate nel corso dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, dei protocolli e accordi eventualmente sottoscritti nelle singole amministrazioni, nonché di promuovere il confronto sugli aspetti del presente protocollo, anche con riferimento alle ulteriori esigenze che potranno emergere dalle specificità delle attività e del lavoro svolto nelle diverse realtà, monitorano periodicamente l'applicazione dello stesso per realizzare piena efficacia ed effettività delle misure ivi richiamate, anche attraverso segnalazioni all’Ispettorato per la Funzione pubblica, che provvederà ad aggiornare le parti in maniera costante e continuativa sugli esiti delle segnalazioni ricevute.

Le parti si impegnano a proseguire il percorso di confronto in materia di lavoro agile.

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