Quali le prospettive in vista del nuovo CCNL? il giudizio pendente al Tar Lazio e i suoi risvolti in attesa del giudizio di merito? Per partecipare cliccare qui. Partecipa giovedì 18 marzo 2021, ore 16.30-17.30

Alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato con la sentenza del 9 marzo 2021, Udir ha organizzato nell’ambito dei seminari “Le 3R della Dirigenza” un incontro alla presenza del presidente nazionale Udir Marcello Pacifico, del Dott. Pietro Perziani consulente ed esperto in relazioni sindacali e dell’Avvocato Nicola Zampieri che patrocina il ricorso pendente al Tar Lazio contro il taglio del Fun per fare chiarezza sull’argomento, alla luce della nuova stagione per il rinnovo del CCNL e in merito al giudizio pendente al TAR Lazio per il contenzioso avviato da Udir.

Nel CCNL 2002/2005 la determinazione del FUN era materia di contrattazione; così così come stabilito all’art. 4, comma 1 e concordato tra Amministrazione e le organizzazioni sindacali mediante la stipula di un contratto.

Con il CCNL 2006/2009, il FUN scompare e non è più materia di contrattazione e neanche di confronto, pertanto l’ammontare viene quantificato direttamente dal MIUR con un Atto amministrativo unilaterale che necessita soltanto del visto contabile del MEF. Con la firma del CCNL 2016/2018, la situazione poteva essere sanata inserendo nuovamente la quantificazione del FUN come materia di contrattazione o quantomeno di confronto ma ciò non è stato fatto da chi dovrebbe o avrebbe dovuto tutelare la categoria, trattandosi di retribuzione.

Il risultato? La Retribuzione di Posizione (Parte fissa e Parte Variabile) e di Retribuzione di Risultato non sono contrattate con la parte sindacale, ma autoritativamente stabilite dal Datore di lavoro (Ministero dell’istruzione).

Se nel CCNL 2016/2018 tutti i firmatari legittimati a farlo avessero reintrodotto la determinazione del FUN come materia di contrattazione, i tagli potevano essere recuperati per via contrattuale, invece si è proseguito nuovamente come già successo in occasione della firma del CCNL 2006/2008, avviando, si può dire ironicamente contro se stessi, nel 2013 un contenzioso che rigettato nella richiesta di ordinanza cautelare dal Tar Lazio rimane nelle aule di Tribunale da ben 8 anni.

Rispetto a questo contesto, il giovane sindacato dei dirigenti scolastici, alla luce anche delle novità introdotte dal legislatore sullo sblocco del salario accessorio per il personale dipendente e dirigente pubblico che avesse avuto sottoscritto un contratto, ha avviato un nuovo contenzioso al tribunale amministrativo per censurare l’illegittima decurtazione avvenuta del FUN negli ultimi anni.

UDIR ha presentato ricorso al TAR Lazio nel novembre 2019, impugnando il Decreto MIUR n. 1486 del 23/09/2019(Atto amministrativo unilaterale) con cui veniva determinato l’ammontare del FUN relativo all’a.s. 2017/2018, nell’ottobre del 2020 il TAR Lazio si è pronunciato rigettando il ricorso con sentenza breve per difetto di giurisdizione.

UDIR ha allora proposto ricorso in appello alla sentenza al Consiglio di Stato dove si sono costituiti ulteriori 15 dirigenti scolastici ad adiuvandum, che si è pronunciato nel marzo del 2021, stabilendo l’ammissibilità del ricorso amministrativo e ha quindi rimandato la trattazione della causa al TAR Lazio per la decisione urgente del merito, tra le altre cose, in quanto “in coerenza con tale assunto, con la domanda oggetto di causa si deduce la non conformità dell’atto impugnato alle leggi che regolano la materia, specie in riferimento al rispetto dei tetti di spesa fissati dalle varie leggi finanziarie e precisamente: all’art. 9 del DL. n. 78/2010, all’art. 1 della l. n. 147/2013, all’art. 1 della l. n. 208/15, all’art. 23 del d. lgs. n. 75/17 e alla l. n. 12/2019”.

Entrando nel merito, pertanto, va ribadito ai molti commentatori di questa sentenza del Consiglio di Stato che nel ricorso promosso dall’avv. Zampieri per gli associati dirigenti scolastici di UDIR non si impugnano davanti al TAR Lazio decisioni adottate dal Legislatore con le leggi di bilancio susseguitesi dal 2010, ma gli atti amministrativi che hanno violato proprio la legge e determinato il FUN relativo a partire dall’a.s. 2011/2012 fino all’a.s. 2017/2018.

Di conseguenza, il TAR Lazio nel giudizio di merito non dovrà affatto sollevare questioni di legittimità costituzionale ma la legittimità degli atti amministrativi adottati che hanno visto poi ridurre nei CIR, sottoscritti dai sindacati firmatari di contratto, la riduzione degli stipendi.

Di tutto ciò si parlerà al seminario interattivo il 18 marzo 2021 dalle ore 16:30 alle 17.30 inserito nel percorso formativo “Le 3R della dirigenza”, intorno al tema della retribuzione, insieme al presidente nazionale Udir, dott. Marcello Pacifico, all’avv. Nicola Zampieri e al ds Pietro Perziani esperto in relazioni sindacali.

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Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria nazionale Udir. 0917098362 – 3317713481 o scrivere una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.