Mobilità Dirigenti scolastici Legge 104/92: diritto al rientro per coloro che hanno disabilità gravi proprie o di un congiunto che assistono. Dopo le vittorie ottenute da Udir lo scorso anno è possibile aderire anche per la prossima mobilità 2021/2022 al ricorso al Giudice del lavoro per ottenere l’esonero dal vincolo triennale per i dirigenti assunti in ruolo nel 2019 e nel 2020

 

Si sta concludendo l’anno scolastico e moltissime sono state le incombenze dei dirigenti scolastici e tante saranno quelle da seguire per la riapertura a settembre, aggravate per molti dal fatto di essere lontani da casa senza il supporto della propria famiglia.

Si sono avviate le procedure per la mobilità e a molti presidi sarà negata la possibilità di tornare nella propria regione nonostante il diritto riconosciuto anche nei Tribunali della precedenza nella scelta della sede per chi è affetto da grave disabilità propria o di un congiunto che assiste.

Udir si è fatta portavoce, attraverso diverse proposte di emendamenti e numerose richieste, per migliorare la situazione e garantire la possibilità a molti di poter avviare serenamente il nuovo anno scolastico. Non basta più però l’impegno e la volontà di risoluzione del problema, adesso è ora di agire. Udir rilancia il ricorso Mobilità dirigenti scolastici 2021/2022 al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento all’esonero dal vincolo per gli assunti 2019/2020 e 2020/2021 con disabilità personale o di un congiunto, a cui è possibile aderire per far valere i propri diritti.

A febbraio di quest’anno, il Giudice del Lavoro di Torino ha accolto totalmente e integralmente la tesi sostenuta dai legali Udir, Michele Ursini e Giovanni Rinaldi. Per il Giudice risulta illegittimo quanto previsto dal bando, ovvero il non riconoscimento della precedenza per i possessori della certificazione prevista dalla Legge 104/92 nella scelta della sede per i vincitori affetti da grave disabilità.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Udir, “deve essere riconosciuto il diritto a usufruire dei benefici sacrosanti connessi al possesso di una grave disabilità propria o di un congiunto che si assiste nella mobilità sempre negata ai dirigenti vincitori del concorso 2017”.

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