Confermate anche per il 2022 le 400 scuole normodimensionate e incrementato il Fun di altri 20 milioni di euro. Via libera ai contratti integrativi per lo scorso triennio. Udir chiede un cambio di rotta per aumentare sedi di presidenza e ripristinare il taglio del salario accessorio operato negli ultimi dieci anni.
ART. 110
(Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici)
- Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità ed alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all’art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
- Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuano ad operare le Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale della risorsa disponibile sul Fondo unico nazionale, di cui all’art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell’istruzione in applicazione dell’articolo 25 del C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell’Area V della dirigenza pubblica – dirigenti scolastici.
ART. 111
(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi)
- All’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole “l'anno scolastico 2021/2022” sono sostituite dalle seguenti: “gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023” e all’articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole “27,23 milioni di euro annui per l’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “40,84 milioni di euro annui per il 2022 e 27,23 milioni di euro annui per il 2023”.
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- Categoria: In primo piano
- Pubblicato: 10 Novembre 2021