Il Senato ha modificato il Decreto Legge n.172 del 26 novembre 2021 che allarga gli obblighi vaccinali del personale scolastico, già in vigore dal 15 dicembre scorso. Tra gli emendamenti approvati e che sono andati a correggere il testo originario, c’è quello che impone nuove regole sull’obbligo vaccinale dei dirigenti scolastici: con questa modifica, il controllo dei presidi viene preso in carico ufficialmente dai direttori degli Uffici scolastici regionali, i quali in caso di sospensione del capo d’istituto dovranno anche nominare un reggente. Udir conferma la sua opposizione a questo modo di procedere, sempre più discriminante e lontano dai diritti della Costituzione: il sindacato, quindi, conferma la preadesione al ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento e la disapplicazione della normativa che impone l'obbligo vaccinale per i dirigenti scolastici. Per gli iscritti ad Udir, il ricorso è gratuito.

L’emendamento approvato, riporta Orizzonte Scuola, prevede che a controllare i dirigenti scolastici siano i direttori degli Uffici Scolastici regionali: “i direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l’adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a)”. Per quanto riguarda le attività di verifica e l’adozione dell’atto di accertamento, queste “sono svolte secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3”. Inoltre, “in caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata della sospensione”.

TUTTI GLI EMENDAMENTI AL D.L. 172 SULLA SCUOLA

Premesso che nessuna delle proposte emendative intraprese da Anief è stata accolta, il sindacato prende atto che sono state apportate delle lievi modifiche al testo originario, qui di seguito esposte.

All’articolo 2:        
al comma 1, capoverso Art. 4-ter: al comma 1: all’alinea, le parole: «decreto-legge n. 52 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 »;

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell’Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 »;

al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «I direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l’adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L’attività di verifica e l’adozione dell’atto di accertamento sono svolte secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3. In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata della sospensione»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «l’adempimento del predetto obbligo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «l’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1» e, al terzo periodo, le parole: «attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale»;

al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «personale docente» sono inserite le seguenti: « , educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario » e, al terzo periodo, le parole: «previa verifica del sistema informativo NoIPA» sono sostituite dalle seguenti: «previa verifica tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema informativo NoiPA»;

alla rubrica, le parole: «organismi della legge n. 124 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124». Nel capo I, dopo l’articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis. – (Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni) – 1. L’assenza dal lavoro del personale, che svolge un’attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

  1. Il comma 5 dell’articolo 31 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è abrogato.»