Al vaglio presso la V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati gli emendamenti al DDL 1752 "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". Di interesse, per il mondo scuola, l’articolo 14 in cui sono presenti gli emendamenti suggeriti da ANIEF e di interesse già sollevati dal giovane sindacato.
Il decreto Pnrr quater è una delle ultime possibilità per evitare seri problemi all’organizzazione del prossimo anno scolastico: Anief e Udir ne sono consapevoli e per questo hanno suggerito la presentazione di una serie di emendamenti al decreto PNRR, che soprattutto la politica ha raccolto e tramutato in proposte formali. Gli emendamenti sono stati presentati in prevalenza dall’opposizione, ma alcuni, come il rinnovo fino al prossimo 30 giugno dei contratti di 7mila collaboratori scolastici che operano da mesi sui progetti Pnrr e Agenda Sud, anche da deputati della maggioranza parlamentare. Altri emendamenti, davvero vitali, riguardano l’assunzione su decine di migliaia di cattedre di sostegno vacanti, degli idonei dei concorsi inseriti nelle graduatorie di merito, lo stop al dimensionamento, le deroghe alla mobilità e la cancellazione dei vincoli, la formazione del personale, il concorso riservato per dirigenti scolastici e tanto altro.
“Adesso – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – la decisione spetterà alla quinta Commissione della Camera dei Deputati, che dovrà prima di tutto verificare se gli emendamenti meritano di superare l’esame di ammissibilità, di essere segnalati e quindi di arrivare al voto finale nell’Aula di Montecitorio. Noi ci crediamo e ci appelliamo ai parlamentari perché li prendano seriamente in considerazione”.
Di seguito la disamina degli stessi
ANIEF:
- ● Concorso abilitante restituzione somme partecipazione
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 2, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, provvede alla restituzione del contributo di segreteria, pari ad euro 15, versato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020.
14.3. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto. Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. È comunque prevista la restituzione delle somme di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, ai partecipanti alla procedura di cui al comma 7 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
14.4. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
- ● Requisiti ITP per i concorsi
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 12-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.
* 14.41. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
* 14.42. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.
- ● Reclutamento da GPS sostegno
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. Sono prorogate dall'anno scolastico 2024/25 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
14.19. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Scotto, Malavasi, Toni Ricciardi, Andrea Rossi, Graziano, Ghio.
- ● Reclutamento da GPS sostegno e posto comune
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si applicano fino all'anno scolastico 2030/31 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.
14.20. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.
- ● Estensione contratti PNRR al 30 giugno
Al comma 12, dopo le parole: legge 10 agosto 2023, n. 112, inserire le seguenti: le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» ed. Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente: 12-bis. Il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; rifinanziato di 36 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.34. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: 12-bis. Al fine di garantire lo svolgimento di attività di supporto tecnico finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, all'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». 12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
* 14.35. Cavo.
* 14.36. Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
* 14.37. Amorese.
* 14.38. Dalla Chiesa, Tassinari, Cannizzaro, D'Attis.
Al comma 12, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I predetti contratti possono, altresì, essere attivati anche nell'anno scolastico 2024/2025 con scadenza contrattuale al 30 giugno 2025. Per l'anno scolastico 2024/2025, hanno priorità nella attribuzione degli incarichi di cui al presente comma coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato, a qualsiasi titolo e in condizioni di rischio sanitario elevato, in qualità di collaboratore scolastico, negli anni scolastici 2020/2021 e/o 2021/2022 per almeno 6 mesi anche non continuativi.». Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere i seguenti: 12-bis. Per le finalità di cui al comma 12, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 33,60 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50,40 milioni di euro per l'anno 2025. 12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, pari ad euro 33,60 milioni per l'anno 2024 e ad euro 50,40 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito previsionale di base di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14.33. Iacono.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 delle legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
14.14. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
- ● Estensione contratti PNRR al 2026
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 delle legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
14.13. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Al comma 12, dopo le parole: legge 10 agosto 2023, n. 112, inserire le seguenti: le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026» ed. Conseguentemente, dopo il comma 12 inserire il seguente: 12-bis. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per l'anno 2024, di 143,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.32. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
- ● Dimensionamento
Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata un'ulteriore spesa di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
14.29. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata un'ulteriore spesa di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
14.30. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
- ● RINNOVO CONTRATTI PNRR
Al comma 11, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: sono versate con le seguenti: sono vincolate al rinnovo dei contratti del personale amministrativo assunto nell'ambito dell'organico aggiuntivo PNRR e versate.
14.31. Borrelli, Grimaldi, Piccolotti.
INTERESSANTI
- ● INSERIMENTO GRADUATORIA IDONEI CONCOSO ORDINARIO 2020
Art. 14-bis. (Tutela vincitori concorso ordinario scuola 2020) 1. I docenti ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove originariamente calendarizzate dall'Amministrazione per i concorsi banditi nel 2020 a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia e che successivamente, a seguito delle pronunce giudiziali, hanno sostenuto le prove suppletive risultando vincitori di concorso, sono inseriti nelle graduatorie di merito e hanno diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, laddove già instaurato.
** 14.01. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.
** 14.02. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
** 14.03. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
- ● EDUCAZIONE MUSICALE IN PRIMARIA
Art. 14-bis. (Disposizioni in materia di promozione dell'educazione musicale nelle istituzioni scolastiche) 1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi della Missione 4, Componente 1 del PNRR, e al fine di assicurare e prevedere, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia, migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale attraverso attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, e con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il «Fondo per l'incentivazione e la sperimentazione degli Asili musicali» con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le istituzioni scolastiche del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita fino a sei anni, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, possono promuovere progetti-obiettivo specifici al fine di istituire «Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale». 3. Sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito, e contestualmente su ciascun sito istituzionale dell'ente locale di appartenenza, è pubblicato e tempestivamente aggiornato l'elenco delle istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto-obiettivo di cui al comma 2. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
14.06. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
- ● FONDO COMUNITà EDUCANTE
Art. 14-bis. (Disposizioni in materia di sostegno e sviluppo della comunità educante) 1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi della Missione 4, Componente 1 del PNRR, al fine di realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per l'anno 2025. 2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
14.07. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
- ● FORMAZIONE CONTINUA DOCENTI
Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai sensi dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, in ordine alla formazione obbligatoria viene devoluta alla contrattazione collettiva nazionale la definizione dei percorsi di formazione e di valorizzazione del personale docente»; 2) i commi 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi. Conseguentemente, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) l'allegato B è soppresso.
14.1. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.
Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere i seguenti: 01) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai sensi dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, in ordine alla formazione obbligatoria viene devoluta alla contrattazione collettiva nazionale la definizione dei percorsi di formazione e di valorizzazione del personale docente»; 02) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati. Conseguentemente: sopprimere il numero 2) della lettera b); dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) l'allegato B è abrogato.
14.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
- ● RECLUTAMENTO DA TUTTE LE PASSATE GRADUATORIE
Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero, anche in assenza di anticipazione, attingendo in egual misura dalle graduatorie dei vincitori risultanti dalle procedure concorsuali afferenti al PNRR e dalle graduatorie risultanti dalle procedure concorsuali bandite con i decreti del capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020.
14.11. Grippo, Castiglione.
- ● ASSUNZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE 30CFU, DOCENTI CON TRE ANNI DI SERVIZIO CON CONTENZIOSO APERTO CONCORSI 2016 CON TUTTE PROVE SUPERATE
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti: 7-bis. Al fine di porre termine al contenzioso relativo ai concorsi indetti con DD DD GG n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale Concorsi, n. 16 del 26 febbraio 2016, nonché assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato ai citati concorsi indetti con DD DD GG n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo, con decorrenza 1° settembre 2024, se conseguono, entro il termine del 30 giugno 2024, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. 7-ter. I soggetti di cui al comma 7-bis, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 se conseguono, entro il termine del 30 giugno 2024, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 2-ter comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera. 7-quater. I soggetti che hanno superato le prove concorsuali dei concorsi indetti con D.D. del 21 aprile 2020, n. 498, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, «Concorsi ed esami» n. 34 del 28 aprile 2020, e con D.D. del 23 aprile 2020 n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, «Concorsi ed esami» n. 34 del 28 aprile 2020, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive indette rispettivamente con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 marzo 2023 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 23 aprile 2021 e n. 85 del 26 ottobre 2021, sono confermati definitivamente in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e di prova, ovvero sono confermati nelle pertinenti graduatorie di merito.
14.12. Miele, Loizzo, Latini.
- ● PRIORITÀ INCARICHI A T.I. ATA CON 6 MESI SERVIZIO DURANTE COVID
Al comma 11, lettera a), aggiungere il seguente periodo: Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, hanno priorità nella attribuzione degli incarichi di cui al presente articolo coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato, a qualsiasi titolo e in condizioni di rischio sanitario elevato, in qualità di assistente amministrativo o di assistente tecnico, negli anni scolastici 2020/2021 e/o 2021/2022 per almeno 6 mesi anche non continuativi.
14.28. Iacono.
- ● AGGIORNAMENTO ANNUALE GPS FINO AL TERMINE PROCEDURE CONCORSUALI INDETTE COL NUOVO SISTEMA DI RECLUTAMENTO
12-bis. Al fine di considerare il punteggio ottenuto dai nuovi concorsi indetti secondo le nuove procedure di reclutamento previste per la realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in via straordinaria e fino al termine delle procedure concorsuali indette con il nuovo sistema di reclutamento per gli anni 2024, 2025 e 2026, le graduatorie provinciali per le supplenze, istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate con cadenza annuale.
14.40. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
- ● CONTRO VINCOLO MOBILITÀ
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: 12-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo e il terzo periodo sono soppressi. 12-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il comma 10 è soppresso.
14.39. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.
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- Pubblicato: 27 Marzo 2024