Il sindacato Udir ha presentato emendamenti al decreto legge Omnibus, presso la V e la VI commissione del Senato. Le misure emendative riguardano: la mobilità dei dirigenti scolastici sul 100 % dei posti vacanti, la valutazione dei Dirigenti e il Middle managemet.

Marcello pacifico, presidente nazionale Udir, ha fatto sapere che “le proposte hanno il fine di tutelare il difficile ruolo che il dirigente scolastico è chiamato a ricoprire. Rispetto alla ‘Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico’ abbiamo fatto giungere, preso le commissioni del Senato, una memoria scritta che rappresenta un sunto delle tematiche che secondo noi vanno necessariamente affrontate”

GLI EMENDAMENTI PRESENTATI DA UDIR

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SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE BILANCIO

E

VI COMMISSIONE FINANZE E TESORO

PROPOSTE EMENDAMENTI UDIR

AS 1222

“Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" (AS 1222)

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I.

Mobilità’ dirigenti scolastici 100%;

II.

Middle Management;

III.

Valutazione Dirigenti Scolastici.

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ARTICOLO 9

(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l’anno scolastico e accademico 2024-2025 e misure urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2024-2025)

I.

All’articolo 9 aggiungere il comma 5

Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici

Al fine di garantire l’attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4

– Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-bis sono inseriti i seguenti:

83-ter.

In deroga ai termini previsti dall’articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio di ogni anno a partire dal 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per gli anni scolastici 2024/2025 2025/2026 e 2026/2027, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per i medesimi anni scolastici 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze posti da destinare alla mobilità interregionale sul 100% dei posti disponibili e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell’articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto- legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l’anno scolastico 2024/2025 gli anni scolastici 2024/2025 2025/2026 e 2026/2027, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall’insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri

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si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. non sono previsti ulteriori oneri in capo all’amministrazione.

MOTIVAZIONE: la mobilità del personale statale nell’ordinamento giuridico italiano è disciplinato dal T.U. sul pubblico impiego (Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165). L’art. 6 costituisce lo strumento principe mediante il quale si procede alla distribuzione del personale in relazione alle esigenze delle PP.AA. Nella fattispecie il comma 1, prevede, che: “Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale” mentre il comma 1 dell’art. 30 (recentemente modificato dall’art. 12 del D.L. n. 146 del 21.10.2021) prevede il “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”. In buona sostanza il Testo Unico del Pubblico Impiego stabilisce che la mobilità preceda le nuove immissioni in ruolo. Alla luce di quanto sopra argomentato l’emendamento si propone di riportare il giusto ordine nelle operazioni “coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”. Tutti i posti in organico che si renderanno liberi saranno assegnati al 100% alla mobilità. Con la proposta emendativa non saranno previsti maggiori oneri per l’Amministrazione garantendo al contempo la possibilità di una mobilità e del rientro per coloro i quali sono da anni in servizio lontano dai luoghi di residenza.

II.

All’articolo 9 aggiungere il comma 6

Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici

All’articolo 25 comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n.165, il secondo periodo è sostituito dal seguente;

Al fine di ridefinire il sistema di valutazione dei Dirigenti Scolastici, entro 30 giorni dall’approvazione decreto legge è aperta una specifica Commissione paritetica, presso l’ARAN, composta anche dai rappresentanti del MIM e dalle OO.SS. alla quale sono affidati i seguenti compiti:

  1. a) valutazione dell’efficacia e dell’appropriatezza dell’attuale sistema con riferimento all’organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura interessata;
  2. b) analisi dell’attuale articolazione della categoria, nonché verifica dei livelli di responsabilità attribuibili;
  3. c) previsione dell’opportunità di progressione economica mediante una più ampia articolazione delle posizioni economiche;
  4. d) revisione dei criteri di progressione economica del personale all’interno delle aree o categorie, in correlazione con la valutazione delle competenze professionali acquisite e dell’esperienza professionale maturata, anche mediante eventuali percorsi formativi;
  5. e) analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento, anche in relazione al miglioramento della qualità dei

servizi e dell’efficacia dell’azione amministrativa;

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La Commissione, opera nel rispetto di quanto già disposto dall’articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n. 107 ed entro 180 giorni dall’approvazione del presente sarà dal Ministro dell’Istruzione e del Merito una Direttiva sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici.

Conseguentemente, a partire dal 1° settembre 2020, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell’articolo 1 della legge 107/2015.

Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1° marzo 2002.”

MOTIVAZIONE: la norma intende adottare, nel rispetto delle competenze specifiche individuate dal legislatore sul ruolo e le responsabilità del Dirigente Scolastico, le stesse modalità di valutazione riservate agli altri dirigenti confluiti nella stessa area dell’istruzione e della ricerca. Dall’applicazione si prevedono risparmi da stornare nel FUN di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1° marzo 2002.

III.

All’articolo 9 aggiungere il comma 7

Middle Management

Nelle more di una definizione a livello contrattuale il comma 5 dell’’articolo 25 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

«5. Il dirigente scolastico individua nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica, cui delega specifici compiti con riferimento all’area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni, della valutazione e della formazione in servizio, dell’orientamento e delle politiche per gli alunni, dell’inclusione scolastica, dell’innovazione digitale. Per conseguire gli obiettivi il dirigente scolastico predispone il Piano triennale dell’organizzazione e della gestione con il quale prevede le figure di sistema necessarie alla realizzazione del PTOF».

5-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito sono individuati i titoli culturali e professionali utili all’individuazione dei docenti di cui al comma 5, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell’ambito delle attività formative previste dall’articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

5-ter. La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 5 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 5-bis, nell’ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici dà diritto a una riserva di posti in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento. I docenti di cui al comma 5, a seguito di positiva valutazione di un triennio, avranno la riduzione del 25% degli anni di permanenza nella fascia stipendiale di appartenenza e avranno l’obbligo di permanenza nell’istituzione scolastica per il successivo triennio.

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5-quater. Per la realizzazione del Piano triennale dell’organizzazione e della gestione è istituito il fondo per l’organizzazione e la gestione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno scolastico 2024-2025, ai fini del riconoscimento di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.

5-quinquies. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 5-quater e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l’orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell’avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell’istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5-sexies. Dall’anno scolastico 2024-2025, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono chiedere all’Ufficio scolastico regionale competente per un docente tra i docenti individuati ai sensi del comma 5 la concessione dell’esonero dall’insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni dell’area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per anno scolastico.

MOTIVAZIONE: La norma intende regolamentare a livello contrattuale le figure di sistema

attualmente individuate come “collaboratori del Dirigente scolastico” con l’istituzione di figure

definite come “dirigente quadro intermedio”