ROMA, 30 APR - Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento sulla "Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti alle scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido", sono stati definiti tre livelli di priorità per adeguare gli istituti cui si deve tenere conto nel programmare le attività di adeguamento antincendio degli edifici scolastici italiani, la metà di quali costruiti prima del 1971. A ricordarlo è il sindacato Udir, il quale evidenzia anche che "essendo lo scorso 31 dicembre scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole, come è scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, vige tutt'ora la necessità di definire, in materia di prevenzione incendi nelle scuole, indicazioni programmatiche prioritarie per l'adeguamento delle strutture alla normativa di sicurezza antincendio". Per Marcello Pacifico delll' Udir, "anche a seguito delle novità classificatorie, i Dirigenti Scolastici dovranno continuare a dirigere e gestire l'attività scolastica in edifici che non sono sicuri, mentre gli edifici scolastici si troveranno ad avere un'ulteriore sorta di nuova ipotesi di classificazione". "Purtroppo in Italia - osserva ancora Pacifico - sono tantissimi i Dirigenti Scolastici che devono fronteggiare giornalmente una situazione di rischio grave ed esteso e pertanto devono chiedere ai Prefetti la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio e sismiche, tali da certificare la continuità o meno dell'attività scolastica nella relativa struttura, affinché possa essere valutata l'ipotesi di chiusura della stessa a salvaguardia dell'incolumità della vita di lavoratori ed alunni". (ANSA).
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- Categoria: Radice
- Pubblicato: 01 Maggio 2018