Secondo Bussetti, i ragazzi devono sapere perfettamente che cosa fare in caso di incidente, terremoto, incendio, calamità naturale. Udir ricorda che negli istituti tecnici e professionali, dove le lezioni si svolgono anche nei laboratori, gli studenti sono già soggetti ad obbligo formativo organizzato dal datore di lavoro. Come gli allievi del triennio finale delle superiori, impegnati nell’alternanza scuola-lavoro, di fatto equiparati ai dipendenti. Per il sindacato, questo genere di attenzione deve andare di pari passo all’impegno per dotare gli istituti di edifici sicuri: invece, la maggior parte dei 42mila plessi scolastici non risulta a norma. Lo sanno bene i dirigenti scolastici che in questi primi giorni di scuola sono alle prese con le certificazioni sulla sicurezza da aggiornare: è lunga la lista degli obblighi da adempiere e dei passaggi da attuare per evitare di pagare per colpe non proprie.
Da anni, commenta la rivista Orizzonte Scuola, si parla del tema della sicurezza nelle scuole. Già nel 2012 ci si domandava se fossero obbligatori i corsi nella scuola. Il tema è tornato alla ribalta soprattutto nell’aspetto dell’edilizia e alla luce delle responsabilità del dirigente scolastico. Con gli studenti che, regione per regione, stanno rientrando in aula, è bene ricordare che cosa di deve fare per essere in regola.
Udir rammenta, a questo proposito, che negli istituti tecnici e professionali, dove le lezioni si svolgono anche nei laboratori, gli studenti sono già soggetti ad obbligo formativo organizzato dal datore di lavoro (il dirigente scolastico): devono seguire dei corsi sulla sicurezza, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal D.Lgs. 626/94. Anche gli studenti del triennio finale delle superiori, essendo equiparati ai dipendenti, poiché impegnati in un congruo numero di ore di alternanza scuola-lavoro, sempre sulla base del DL 81/2008, vanno sottoposti a formazione obbligatoria sulla prevenzione e gestione delle situazioni di pericolo. Lo stesso Miur, nella nota 1650 del 4/11/2002, ha tenuto a precisare che “gli studenti che svolgono un periodo lavorativo presso un’impresa ospitante sono equiparati ai lavoratori”.
Per il sindacato dei dirigenti scolastici, ben vengano, comunque, le attività di formazione annunciate dal ministro dell’Istruzione, attraverso il coinvolgimento del maggior numero di istituzioni preposte allo scopo: quindi, anche con la protezione civile. Ciò non toglie, tuttavia, che questo genere di attenzione deve andare di pari passo all’impegno per dotare gli istituti di edifici sicuri. Ma la realtà sappiamo bene che non è questa, visto che la maggior parte dei 42mila plessi scolastici non risulta a norma. Lo sanno bene i dirigenti scolastici che in questi primi giorni di scuola sono alle prese con le certificazioni sulla sicurezza da aggiornare.
Anche a questo proposito, la guida da seguire è contenuta nel “D.Lgs. 81/08, al cui art. 18 si trovano elencati alcuni degli obblighi del Dirigente Scolastico in quanto datore di lavoro, mentre altre prescrizioni cogenti allo stesso sono contenute nel titolo I del decreto (Principi comuni). Quelle più urgenti possono essere riassunte così: valutazione dei rischi, informazione e formazione di tutti i lavoratori rispetto alle problematiche della salute e della sicurezza all’interno dell’istituto scolastico, nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione(RSPP), che può essere il Dirigente Scolastico stesso (ove adeguatamente formato) oppure un professionista interno o esterno alla Scuola, nomina del Medico Competente (ove necessario), designazione degli addetti alla gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso)”.
Inoltre, è bene che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione effettui “una verifica delle non conformità inerenti la sicurezza presenti nell’Istituto, e ciò può essere tradotto a livello operativo nelle seguenti fasi: verifica della formazione del personale ed in particolare della squadra di emergenza; sopralluogo in ogni plesso per valutare lo stato degli edifici; analisi della documentazione inerente i certificati di conformità di impianti ed edifici; dettagliata relazione al Dirigente Scolastico, contenente le indicazioni sulle non conformità rilevate e gli interventi prioritari da mettere in atto; stesura della comunicazione da inviare all’Ente Proprietario dell’edificio (Comune o Provincia che sia) in relazione agli interventi strutturali e di manutenzione necessari in ogni plesso”.
Udir ricorda ai capi d’istituto, inoltre, di valutare sempre le carenze strutturali ed impiantistiche, inviare immediatamente via Pec una comunicazione all’ente locale proprietario dell’immobile. Nel contempo, devono attuare tutte le misure compensative per la prevenzione degli incendi, dovranno attuare i cinque punti - dalla lettera a) alla lettera e) - di cui alla Nota n. 5264 emessa dal Ministero dell’Interno del 18 aprile scorso, la quale prevede che negli edifici sprovvisti di SCIA (ex CPI), si dimostri con atti formali l’avvenuta implementazione di un nuovo SGSL (sistema di gestione della sicurezza) a scuola distinto per ogni plesso.
Poi, ci sono da adottare accorgimenti ad hoc per il rischio sismico: a questo scopo, va preso come riferimento il comma 4 dell’art. 20/bis del Decreto Legge 9/02/2017 n. 8 e, per gli immobili adibiti ad uso scolastico situati nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, è bene che provvedano a diffidare l’ente proprietario, come già Udir ha comunicato ai propri iscritti, attraverso un atto di messa in mora per non aver sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica le singole strutture entro il 31 agosto 2018. L’obiettivo è quello di non arrivare a pagare per colpe non proprie, in caso di crolli o calamità.
PER APPROFONDIMENTI:
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- Categoria: Radice
- Pubblicato: 08 Settembre 2018