Lunedì 7 gennaio, il sindacato Udir, che tutela i diritti dei dirigenti scolastici, è intervenuto presso il Senato della Repubblica, in audizione in I e VIII Commissione del Senato, e ha presentato delle modifiche al disegno di legge n. 989. La delegazione Udir, composta da Patrizia Costantini, Pietro Perziani e Serena Maiorca, si è espressa sul reclutamento dei ricorrenti al bando di concorso 2011, il regolamento di contabilità degli istituti, la valutazione dei dirigenti scolastici, la responsabilità in tema di sicurezza e di utilizzo delle risorse, del nuovo salario accessorio con il versamento della RIA nel FUN di area. Il testo, composto da 5 parti, prospetta operazioni di semplificazione che riguardano: il reclutamento dei DS, la contabilità dell’istituto, la valutazione dei dirigenti scolastici, le norme sulla sicurezza degli istituti scolastici e il salario accessorio dei dirigenti scolastici. Scarica la Memoria.
Tra i delegati Pietro Perziani, dirigente scolastico in quiescenza: egli ha parlato del Fondo Unico Nazionale e si è espresso sugli effetti della legge Tremonti del 2010; infatti, invece di apportare il blocco dello stipendio, essa ha attuato un vero e proprio taglio, da valutarsi in 3.500 euro circa in meno. Secondo Udir, alla luce di un’interpretazione autentica della citata legge, bisogna integrare e reinserire ciò che è stato decurtato dallo stipendio dei DS.
Di seguito il suo intervento.
“Il mio intervento verte sul Fondo con cui viene finanziato il salario accessorio. La nostra, quella dei DS, è una situazione singolare. Noi siamo forse l’unica categoria per cui la legge Tremonti del 2010 non ha comportato il blocco degli stipendi, ma il vero e proprio taglio. Se si prende la retribuzione media dei dirigenti scolastici del 2010 e la si confronta con quella del 2015, ci si rende subito conto che ci sono 3.500 euro in meno: in italiano questo equivale a dire che vi è stato un taglio, non certo un blocco. Perché è successo ciò? Perché il Miur e il Mef hanno dato un’interpretazione della norma non restrittiva, ma punitiva rispetto a quello che la norma stessa dice. Per quanto riguarda l’area dei pensionati, senza entrare troppo nei tecnicismi, un dirigente scolastico che va in pensione ha una retribuzione individuale di anzianità che non viene data ai nuovi dirigenti, e questo è importante rilevarlo. Per cui, per fare una specie di operazione perequativa, il primo contratto dei dirigenti scolastici dispose che la retribuzione individuale di anzianità di coloro che andavano in pensione venisse versata sul Fondo Unico Nazionale; questo non è un aggravio di spesa ma uno storno, un diverso utilizzo delle somme. Cioè se prima, per esempio, si percepivano 10 euro e adesso, se si va in pensione, non vengono percepiti più, il collega in servizio prenderà quella cifra non come retribuzione individuale di anzianità, ma come retribuzione accessoria o variabile. È dunque a costo zero. Il Miur invece ha interpretato ciò come se fosse un aggravio di spesa: ha fatto un taglio di circa 30 milioni di euro, 3.500 euro al mese, per cui la retribuzione media del DS è diminuita. Esempio: la collega che mi ha sostituito nello stesso istituto, dopo il mio pensionamento, percepisce 300-350 euro circa in meno di me, questo prima del contratto. È un esempio semplice, ma che dà indicazioni di ciò che sta accadendo nella realtà. Noi chiediamo che questi 30 milioni vengano reinseriti, tramite disposizione da inserire in coda all’articolo 11, nel Fondo Unico Nazionale a partire dal 2012 o almeno a partire dal 2015, quando c’è stata la sentenza della Corte Costituzionale che ha riaperto la contrattazione. Il contratto non ha enunciato nulla su ciò, perché probabilmente l’Aran avrà detto che non c’è copertura economica. Ma secondo noi, se si fa un’interpretazione autentica della legge Tremonti, che prevedeva il blocco, bisogna integrare e reinserire ciò che invece è stato decurtato dallo stipendio dei DS. In conclusione, ritorniamo ad affermare che tutto ciò non è un aggravio, ma è invece un eccessivo risparmio l’operazione del Ministero”.
Dunque Udir, in virtù di ciò che ha enunciato, propone di aggiungere all’articolo 11, comma 1, “c) alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa”. La norma dunque esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012, che sarebbero dovuti confluire nel FUN annuale. Come espresso dal giovane sindacato, le cifre sono presenti nelle risorse già stanziate dalla precedente legge di stabilità e disponibili per il rinnovo contrattuale.
Poiché la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015, si chiede l’aggiunta, all’articolo 11, comma 1, della lettera “c) alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa”. La copertura finanziaria si avvale di risorse già presenti.
Ascolta gli interventi
UDIR
AS 989
DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI SCOLASTICI
VIII
All’articolo 11, comma 1, aggiungere la lettera c)
c) alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa.
MOTIVAZIONE [esclusione del limite del fondo per il salario accessorio anche per la corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2012]: la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012, che sarebbero dovuti confluire nel FUN annuale. La copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziate dalla precedente legge di stabilità e risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale.
IX
All’articolo 11, comma 1, aggiungere la lettera c)
c) alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa.
MOTIVAZIONE [esclusione del limite del fondo per il salario accessorio anche per la corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2015]: la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015, che devono confluire nel FUN annuale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 178/15 e della sottoscrizione dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. La copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziate dalla precedente legge di stabilità e risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale.
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- Pubblicato: 13 Gennaio 2019