UDIR spiega i suoi emendamenti al Disegno di legge AS-1122 inerente a Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione: accesso e dottorato di ricerca, carriera, retribuzione di posizione e di risultato, valutazione, ria, perequazione interna ed esterna, assegnazione degli incarichi, contrattazione, sicurezza. Le modifiche richieste dal ministro Bongiorno regolano l’accesso, il merito, la mobilità, la contrattazione, la dirigenza nel pubblico impiego. Marcello Pacifico, presidente nazionale Udir, auspica che i parlamentari possano approvare le molteplici proposte, sicuramente migliorative. I delegati del sindacato: i dirigenti scolastici Vito Lo Scrudato e Pietro Perziani, e Serena Maiorca, segretaria particolare per Udir del presidente nazionale Marcello Pacifico. Vai agli emendamenti

Per quanto concerne il personale dirigente della scuola, che ha all'interno del pubblico impiego una corposa normativa di settore per la gestione del servizio dell'istruzione, riteniamo che il Governo debba essere investito della potestà di prevedere una nuova sessione riservata per sanare il contenzioso pendente e salvaguardare le presidenze assegnate. Bisogna inoltre garantire l'imparzialità nella valutazione, armonizzando metodi e criteri il più possibile tra tutte le aree dirigenziali, anche relativamente al trattamento fondamentale e alla retribuzione di posizione e di risultato in base alle fasce di appartenenza, selezionando i valutatori in base proprio al merito e all'anzianità nei pari ruoli ricoperti, bloccando l'attuale portfolio ed eliminando il blocco della facoltà assunzionale, introducendo il midle management, l'inflazione come parametro minimo da cui partire per gli aumenti stipendiali e realizzando la piena equiparazione della retribuzione di posizione, parte fissa, e dello stipendio tabellare per i dirigenti appartenenti alla stessa aerea. Necessario inoltre predisporre le stesse modalità per i trasferimenti anche per i dirigenti scolastici tra un'area e l'altra; infine, importante ritornare a un leale confronto tra le parti sociali e il legislatore nel momento di disciplina del rapporto di lavoro.

Oggettività nei criteri di valutazione per il dirigente scolastico

Nello specifico, sono stati presentati emendamenti per garantire l’oggettività nei criteri di valutazione per il dirigente scolastico: “l’emendamento stabilisce la necessità di adottare criteri conformi nella valutazione di tutto il personale dirigente della p. a., specialmente nella scuola della scuola dove i dirigenti sono valutati da un nucleo di valutazione ai sensi dall’articolo 1, comma 93, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che non valuta gli altri dirigenti dell’AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018.”

Valutazione sulla retribuzione di risultato del DS

Infatti, in attesa della verifica della piena efficacia dell’attuale sistema di valutazione, “si chiede di sospendere gli effetti nella determinazione della valutazione di risultato sul Portfolio, come disposti dall’articolo 1, commi 93 e ss. della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Composizione del nucleo di valutazione per il DS

La norma intende affermare il principio d’imparzialità, poiché “alla valutazione devono concorrere profili professionali di grado equivalente o superiore al valutando”. La norma evita il pericolo che la nomina di dipendenti di grado inferiore nei nuclei ricada su coloro che abbiano svolto servizio presso istituzioni scolastiche dirette dal valutando.

Semplificazione delle procedure di reclutamento dei Dirigenti Scolastici

La norma vuole annullare “l’anno di tirocinio e di formazione previsto dalla legge di stabilità 2016 che modifica proprio l’articolo 29 del Decreto legislativo 165/01 di cui si chiede 2019, n. 12”.

Semplificazione delle procedure di reclutamento dei ricorrenti avverso il bando del concorso a Dirigente Scolastico 2011

Con la proposta, si vuole “salvaguardare le nomine dei dirigenti scolastici nel contenzioso che è stato oggetto di udienza pubblica, il 2 aprile 2019, della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 88, della legge n. 107/15 nelle more della pubblicazione della sentenza”.

Esonero dall’obbligo della presenza quotidiana

Si chiedi di “eliminare il riferimento della presenza quotidiana nella sede di lavoro in considerazione delle diverse funzioni che svolge”. Infatti il dirigente scolastico “garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, secondo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane”.

Pieno riconoscimento del dottorato di ricerca per l’accesso alla PA

Con tale misura, si vuole “dare piena attuazione alle norme che sono intervenute per riconoscere quale qualifica superiore per l’accesso alla dirigenza pubblica il titolo di dottore di ricerca ai sensi della legge 476/1984 e della legge 348/2001”.

Perequazione interna ed esterna dello stipendio tabellare

Si vuole, con la proposta, “armonizzare gli stipendi tabellari tra i dirigenti della stessa area e tra aree diverse a parità di fascia di appartenenza, incluso una delle voci del salario accessorio non mutevole quale la retribuzione di posizione parte fissa, diversa da quella di parte variabile e di risultato, perequazione che in parte è stata già recepita all’interno dell’unica ipotesi di CCNL sottoscritta per il triennio 2016/2018, per l’area della dirigenza dell’istruzione e della ricerca, ai sensi dell’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205”.

Modifiche all’art. 47-bis del d.lgs. 150/09. Salario minimo di cittadinanza

La norma vuole “legare l’anticipo dell’aumento degli stipendi dei dirigenti pubblici al tasso di inflazione programmata, a seguito dell’introduzione del reddito minimo di cittadinanza e in considerazione delle altre voci dello stipendio legate al salario accessorio e alla retribuzione di risultato da definire in sede di rinnovo contrattuale”.

Ripristino dell’integrale salario accessorio del DS attraverso il versamento della RIA nel FUN

L’emendamento mira a “ripristinare a seguito dell’approvazione della legge 12/19 e della e della sottoscrizione dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018 per l’area della dirigenza dell’istruzione e della ricerca, il salario accessorio integrale dei dirigenti scolastici, attraverso il versamento dell’assegno ad personam previsto dalla normativa contrattuale previgente e attuale dei dirigenti cessati dal servizio”.

Esonero dei dirigenti dalla responsabilità sulla sicurezza dei lavoratori senza potere di spesa

L’emendamento vuole “porre chiarezza sulla responsabilità del dirigente scolastica in merito alle misure di prevenzione o di adeguamento sulle norme relative alla sicurezza dei lavoratori nel caso in cui non abbia i poteri di spesa per la manutenzione e gestione degli uffici ed edifici pubblici”.

Modifiche all’art. 42 del d.lgs. 165/01 e armonizzazione tra settore pubblico e settore privato nell’accesso delle OO. SS. alla contrattazione collettiva integrativa

La norma è atta a “migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa attraverso l’armonizzazione delle regole comuni al settore pubblico e privato relative all’accesso delle OO.SS. rappresentative, anche se non firmatarie del contratto collettivo nazionale di comparto, alla contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto sancito dalla sentenza n. 231/13 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda”.

 

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