Con la sentenza n. 21175/2019 della Corte di Cassazione viene affermato che le amministrazioni comunali non sono obbligate a chiudere gli edifici scolastici a basso rischio sismico se programmano gli interventi di adeguamento sismico. Tuttavia si sottolinea che tutte le strutture scolastiche italiane prive di agibilità non possono stare in esercizio all’uso laddove gli enti locali non eseguano una programmazione degli interventi per edifici vulnerabili al rischio sismico. La Corte di Cassazione ha approvato la decisione del Tribunale che non imponeva al Comune la chiusura dell’edificio, ma richiedeva solo una programmazione degli interventi di adeguamento sismico.

In virtù dunque del nuovo indirizzo cassazionistico, il sindacato ha preparato una nuova diffida atta a chiedere le idonee soluzioni alle non valutate criticità statiche legate alla realizzazione di pertinenti interventi strutturali ed al corretto inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche comunali. Per richiedere le diffide, scrivere all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Non si arrestano le polemiche che riguardano il mondo dei dirigenti scolastici: mentre su di essi sta arrivando quella misura biometrica che prima ancora di essere “un costoso e ingiustificato strumento di controllo rappresenta un atto politico ingeneroso e di sfiducia verso una dirigenza”, “un dirigente scolastico su tre ha il carico della reggenza di un’altra istituzione scolastica con raddoppio delle responsabilità a fronte di una modesta indennità senza rimborsi di viaggi e di spese”, “un altro gravame incombe sul capo dei capi d’istituto: la sicurezza”. Infatti, “gli edifici scolastici, di proprietà delle Amministrazioni locali, in cui quotidianamente vivono i ragazzi e il personale della scuola, sono sotto il controllo del dirigente per quanto riguarda la sicurezza della struttura e delle persone. Lo prevede il decreto legislativo 81/2008”.

È recente la notizia della sentenza della Corte di Cassazione che afferma come le amministrazioni comunali non siano obbligate a chiudere gli edifici scolastici a basso rischio sismico se programmano gli interventi di adeguamento sismico. Tuttavia si sottolinea che tutte le strutture scolastiche italiane prive di agibilità non possono stare in esercizio all’uso laddove gli enti locali non eseguano una programmazione degli interventi per edifici vulnerabili al rischio sismico.

L’approfondimento giuridico

I sindaci pro tempore e l’assessore ai lavori pubblici sono stati indagati per il reato di cui agli artt. 110 e 328 codice penale perché, nelle suddette rispettive qualità, indebitamente rifiutavano un atto dei loro uffici che, per ragioni di sicurezza pubblica, avrebbe dovuto essere compiuto senza ritardo. Secondo l’accusa essi, preso atto della "Relazione tecnica, valutazione della sicurezza strutturale del fabbricato ad uso scuola materna" di proprietà comunale che valutava un indice di rischio sismico pari a 0,26, di gran lunga inferiore al limite minimo di 0,6 previsto dalle NCT 2018 con riguardo a interventi di miglioramento sismico su edifici esistenti, omettevano di dichiarare l'inagibilità di detta scuola materna nonché di provvedere all'immediata chiusura della stessa previa adozione di ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 D. L.vo 267/2000.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile

La Sentenza n. 21175/2019 della Corte di Cassazione deve farci molto riflettere su come gli ermellini abbiamo inteso la determinazione probabilistica di un evento straordinario quale il sisma per edifici a esso vulnerabili. Nel caso in specie avendo l’amministrazione comunale, alla luce della relazione sulla sicurezza strutturale dell’edificio, fatto eseguire la valutazione strutturale dell’edificio ottenendo un indice di vulnerabilità pari a 0,26 inferiore al limite minimo di 0,6 previsto dalle NCT 2018 con riguardo a interventi di miglioramento sismico su edifici esistenti, omettevano la disposizione di inagibilità.

Secondo gli ermellini l’edificio poteva continuare ad essere in esercizio ad uso scuola poiché l’amministrazione pubblica aveva fatto valutare l’indice di vulnerabilità sismica e successivamente inserito nel piano triennale delle opere pubbliche comunali un’adeguata programmazione commisurata alle rilevazioni eseguite.

Le considerazioni del sindacato

La nostra riflessione si estende pertanto a tutti gli edifici scolastici dove le pubbliche amministrazioni non hanno fatto valutare l’indice di vulnerabilità sismica e di conseguenza non l’hanno correttamente collocato nell’idonea posizione programmatica, congiuntamente al relativo budget d’investimento per gli eventuali interventi di adeguamento o miglioramento sismico sugli edifici scolastici comunali privi di agibilità.

Alla luce di ciò, Udir a tutela dei proprio iscritti aveva preventivamente prodotto una diffida atta a chiedere l’immediato indice di vulnerabilità sismica, condivisa con le locali prefetture. In virtù dunque del nuovo indirizzo giurisprudenziale il sindacato ha preparato, grazie all’attività del proprio team d’esperti, una nuova diffida atta a chiedere le idonee soluzioni alle non valutate criticità statiche legate alla realizzazione di pertinenti interventi strutturali ed al corretto inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche comunali, nel più ampio contesto di immediati investimenti per l'adeguamento sismico del relativo istituto.

Per richiedere le diffide, scrivere un’e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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