Sono state segnalate da diversi parlamentari tutte le proposte suggerite dal nostro sindacato al DL Semplificazioni AC 3146 attualmente in esame in I e VIII Commissione della Camera

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Il testo del Decreto Legge Semplificazione è attualmente in esame alla Camera dei Deputati in I e VIII Commissione. Il sindacato Udir, sin dalla nascita, si è occupato dei problemi sulla sicurezza che coinvolgono le istituzioni scolastiche e i dirigenti; infatti, la sicurezza è un tema fondamentale che va affrontato in tutte le sedi possibili e richiede il coinvolgimento in sinergia della politica, dell’amministrazione centrale e dei dirigenti scolastici. La gestione della popolazione scolastica di ogni istituto è molto complessa e muove ogni giorno migliaia di studenti oltre al personale scolastico.

Tutte le proposte di modifica inviate sono state presentate da diversi parlamentari e adesso sono al vaglio delle Commissioni. Tra le più importanti troviamo la richiesta di rendere strutturali i parametri che regolano il dimensionamento e poi tutte le richieste inerenti alla sicurezza, come la modifica di alcuni articoli del Testo Unico sulla Sicurezza 81/08, la limitazione delle responsabilità civili penali e amministrative qualora si accerti che siano state rispettare le misure di sicurezza e non si riscontri dolo o colpa, ivi incluse tutte le responsabilità derivanti dai contagi causati dalla pandemia Covid-19.

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE UDIR

Marcello Pacifico, presidente nazionale Udir, ha detto che “riteniamo la sicurezza dei nostri alunni e di tutto il personale della scuola una priorità che va affrontata subito e in maniera efficace, ma auspichiamo che ogni dirigente possa lavorare con serenità senza pagare per colpe che non sono di propria, diretta, responsabilità”. Infatti, modificare il Testo 81/08 adattandolo alla reale “atipicità come datore di lavoro” del dirigente scolastico sarebbe un traguardo importante.

Di seguito alcune modifiche al Decreto Legge

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l’emergenza epidemiologica COVID-19, i dirigenti scolastici che hanno ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida « Piano scuola 2020/2021 » e a tutti i protocolli di sicurezza previsti dal Ministero della salute e dal Ministero dell’istruzione, oltre ai decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri, non sono punibili penalmente ai sensi dell’arti-colo 51 del codice penale in quanto l’operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per tutti gli eventi successi in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l’emergenza epidemiologica COVID-19, il dirigente scolastico quando ha ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida «Piano scuola 2020/ 2021» e successive modifiche e integrazioni non è punibile penalmente, in virtù dell’articolo 51 del codice penale.

Dopo l’articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 978, primo periodo, le parole: «Per l’anno scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno scolastico»;
  3. b) al comma 979 le parole: «di 27,23 milioni di euro per l’anno 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « di 40,84 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 ».

Dopo l’articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis. 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto il TITOLO XIII-bis (Disposizioni in materia di istituzioni scolasti-che ed educative):

Art. 303-bis. (Individuazione del datore di lavoro)

Limitatamente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici nelle Istituzioni scolastiche ed educative è individuato quale datore di lavoro il proprietario dell’immobile, in quanto unico responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’istituzione scolastica, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del presente decreto nonché dell’articolo 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

  1. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 13.61 milioni di euro per l’anno 2022 e di 40,84 a de-correre dall’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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