Il giovane sindacato, che tutela i diritti dei DS, ha chiesto di presentare, all’Atto della Camera 1334 in discussione in questo momento presso la V Commissione Bilancio, sette emendamenti: tra essi, ha particolare rilievo quello inerente al tema della Sicurezza negli istituti scolastici che passa attraverso l’individuazione del datore di lavoro, gli obblighi del proprietario dell’immobile e le azioni del dirigente.
Udir, sin dalla sua fondazione, si batte affinché la giustizia entri all’interno della scuola: uno dei punti cardini della sua battaglia è la Sicurezza. Il dirigente scolastico ha il compito di garantire la sicurezza all’interno del proprio istituto, tutelando da un lato l’integrità psico-fisica dell’alunno e vigilando dall’altro sui soggetti a cui è demandato il compito di garantire la sicurezza, adottando misure atte a prevenire eventuali rischi all’interno delle istituzioni scolastiche. Ma certamente, come il sindacato ha avuto più volte modo di affermare, sulla testa del DS non possono ricadere colpe di cui non ha responsabilità. Infatti, alla luce delle numerose criticità emerse sul tema della sicurezza a scuola, è inderogabile esentare i dirigenti scolastici italiani da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale derivanti dai danni strutturali degli edifici scolastici da loro diretti, laddove abbiano tempestivamente richiesto alle autorità locali proprietarie dell’immobile l’intervento, sia strutturale che di manutenzione, utile ad assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso.
L’emendamento si focalizza sull’individuazione del datore di lavoro che risulta essere“il proprietario dell’immobile nel Dirigente tecnico all’uopo individuato, con delega vincolata ad apposito potere di spesa attraverso uno specifico capitolo del bilancio dell’ente locale rappresentato” che risulta anche essere “l’unico responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del presente Decreto nonché dell’art. 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142”.
Dunque, nel caso di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il DS “ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici sino anche a l’intera Istituzione scolastica ed educativa, senza incorrere in pregiudizio alcuno, in quanto ogni lavoratore deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa come sancito all’art. 44 del presente Decreto”: la disposizione va comunicata al Proprietario dell’immobile nonché al Prefetto quale garante della salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità”. Per tale suo agire, il DS non può essere sanzionato “per reato d’interdizione di pubblico servizio né le giornate lavorative didatticamente perse devono essere recuperate per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione”. Il proprietario, dal canto suo, “è obbligato ad intervenire repentinamente per dare conferma o rettifica della disposizione presa dal Dirigente Scolastico”.
Inoltre, prima di ogni anno scolastico, il proprietario è tenuto, mediante l’Ufficio tecnico preposto, a eseguire sopralluoghi all’interno e all’esterno di ogni plesso scolastico di pertinenza “per verificare le condizioni di fruibilità ed agibilità dei locali ad uso scolastico, relazionando formalmente al Dirigente scolastico e contestualmente certificando il regolare avvio delle attività didattiche nel rispetto delle norme di cui al presente decreto” ed è obbligato alla redazione e all’aggiornamento periodico del “Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 per tutti i plessi di pertinenza, da trasmettere al Dirigente Scolastico per gli adempimenti consequenziali di vigilanza a salvaguardia dell’utenza e dei fruitori a qualunque titolo”.
Dal canto suo, il dirigente scolastico “ha l’obbligo di comunicare i provvedimenti inibitori e interdettivi, di propria competenza, al Proprietario dell’immobile e al Prefetto” e di individuare “un Servizio di prevenzione e protezione idoneo per ogni istituzione rappresentata, nominando tra il proprio personale un numero di addetti e preposti tali da esser sempre presenti in ogni momento di attività didattica lavorativa”. Tale servizio è composto da: “un R.S.P.P. in possesso dei titoli formativi così come sanciti dall’Accordo definito dalla Conferenza Stato Regioni Rep. Atti n. 128 del 7 luglio 2016; un A.S.P.P. interno per ogni plesso operante nella medesima struttura afferente all’Istituzione e distinto dal responsabile di Plesso che è individuato come Preposto; una squadra di addetti antincendio ed una di addetti al primo soccorso entrambe non inferiori a tre per plesso, il cui numero può aumentare a seconda del numero di piani, delle dimensioni della struttura e degli spazi esterni”. Tali figure devono essere individuate tra il personale docente e Ata dell’istituto o all’esterno.
Udir ricorda che in queste settimane è in giro per l’Italia con seminari formativi e informativi: nelle “Giornata di studio: Io Dirigente. Sicurezza, Salute, Retribuzione, Relazioni sindacali” si discuterà largamente anche di questa tematica. Prossimi incontri: Verona(scheda di adesione) e Rende (scheda di adesione). Per partecipare inviare la scheda all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
EMENDAMENTO UDIR
ART. 64.
(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)
VII
All’articolo 64, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
“Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto il TITOLO XIII-bis (Disposizioni in materia di Istituzioni scolastiche ed educative), coi seguenti articoli:
Art. 303-bis
(Individuazione del datore di lavoro)
1. Limitatamente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici nelle Istituzioni scolastiche ed educative è individuato quale Datore di Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, lettera b), del presente Decreto, il Proprietario dell’immobile nel Dirigente tecnico all’uopo individuato, con delega vincolata ad apposito potere di spesa attraverso uno specifico capitolo del bilancio dell’ente locale rappresentato.
2. Il Proprietario dell’immobile è l’unico responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del presente Decreto nonché dell’art. 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 303-ter
(Potere inibitorio e d’interdizione)
1. Nell’ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, di cui all’art. 43 del presente Decreto, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici sino anche a l’intera Istituzione scolastica ed educativa, senza incorrere in pregiudizio alcuno, in quanto ogni lavoratore deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa come sancito all’art. 44 del presente Decreto. La disposizione deve essere formalmente comunicata al Proprietario dell’immobile nonché al Prefetto quale garante della salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità pubblica ai sensi dell’art. 1, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per la disposizione di cui al comma precedente, il Dirigente Scolastico non può essere sanzionato per reato d’interdizione di pubblico servizio né le giornate lavorative didatticamente perse devono essere recuperate per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione.
3. Il Proprietario dell’immobile, ricevuta la notifica dell’inibizione parziale o dell’interdizione dell’intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente per dare conferma o rettifica della disposizione presa dal Dirigente Scolastico, mediante relazione tecnica a firma di professionista abilitato, formalmente trasmessa allo stesso Dirigente Scolastico e per conoscenza al Prefetto. Una volta certificato il provvedimento inibitorio da parte del Proprietario dell’immobile, è sua cura trovare attraverso l’Ufficio tecnico preposto, sentito il Dirigente Scolastico, soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.
Art. 303-quater
(Obblighi del proprietario dell’immobile)
1. Prima dell’inizio delle attività didattiche di ogni anno scolastico, il Proprietario dell’immobile mediante l’Ufficio tecnico preposto è obbligato ad eseguire sopralluoghi all’interno ed all’esterno di ogni plesso scolastico di pertinenza per verificare le condizioni di fruibilità ed agibilità dei locali ad uso scolastico, relazionando formalmente al Dirigente scolastico e contestualmente certificando il regolare avvio delle attività didattiche nel rispetto delle norme di cui al presente decreto.
2. Nell’ipotesi di riscontro di criticità sulla sicurezza per i fruitori della struttura scolastica da parte dell’Ufficio tecnico preposto tali da non consentire un regolare avvio delle attività didattiche, per condividere sinergicamente le miglior strategie utili a regolarizzare e a certificare la sicurezza dell’Istituzione scolastica, è costituita dal Prefetto una Commissione provinciale composta da un funzionario dell’Ufficio tecnico preposto dell’ente proprietario dell’immobile, del Genio civile provinciale, dei Vigili del fuoco, dell’ASP - sezione Sicurezza ed Igiene nei Luoghi di Lavoro, dell’Ispettorato provinciale del Lavoro, dell’Ufficio Ispettivo Tecnico dell’Ambito territoriale delegato dall’Ufficio scolastico regionale, aperto eventualmente a delegati degli Ordini professionali tecnici provinciali.
3. Il Proprietario dell’immobile è obbligato alla redazione e all’aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 per tutti i plessi di pertinenza, da trasmettere al Dirigente Scolastico per gli adempimenti consequenziali di vigilanza a salvaguardia dell’utenza e dei fruitori a qualunque titolo.
4. Il Proprietario dell’immobile è obbligato alla redazione e all’aggiornamento periodico del Piano di Evacuazione di ogni singolo plesso scolastico, sentito il Servizio di prevenzione e protezione d’Istituto, da trasmettere formalmente al Dirigente Scolastico ove sono indicati i Luoghi sicuri, nel rispetto del Piano di Protezione Civile Locale, nonché i tre livelli di affollamento per vano, per piano e per intero edificio nel rispetto delle "Misure per l'evacuazione in caso di emergenza" degli indici dettati dal punto 5 del D.M. del 26 agosto 1992.
Art. 303-quinquies
(Obblighi del dirigente scolastico)
1. Il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di comunicare i provvedimenti inibitori e interdettivi, di cui all’art. 303 ter del presente Decreto, di propria competenza, al Proprietario dell’immobile e al Prefetto.
2. Il Dirigente Scolastico ha altresì l’obbligo di individuare un Servizio di prevenzione e protezione idoneo per ogni istituzione rappresentata, nominando tra il proprio personale un numero di addetti e preposti tali da esser sempre presenti in ogni momento di attività didattica lavorativa.
3. Il Servizio di prevenzione e protezione Scolastico dovrà essere obbligatoriamente composto da: un R.S.P.P. in possesso dei titoli formativi così come sanciti dall’Accordo definito dalla Conferenza Stato Regioni Rep. Atti n. 128 del 7 luglio 2016; un A.S.P.P. interno per ogni plesso operante nella medesima struttura afferente all’Istituzione e distinto dal responsabile di Plesso che è individuato come Preposto; una squadra di addetti antincendio ed una di addetti al primo soccorso entrambe non inferiori a tre per plesso, il cui numero può aumentare a seconda del numero di piani, delle dimensioni della struttura e degli spazi esterni. Tali figure devono essere individuate tra il personale docente ed ATA dell’Istituto. Se tra il personale interno non si rinviene la professionalità del R.S.P.P., lo stesso può essere designato all’esterno in via preliminare attraverso reti di scopo create tra gli ambiti per condividere gli aspetti comuni di gestione della sicurezza, mediante specifici accordi di rete tra istituzioni scolastiche ed educative. Il R.S.P.P. deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti: a) esperienza pregressa per aver esercitato tale ruolo per almeno un triennio presso le Istituzioni scolastiche ed educative; b) aver affiancato per almeno un quinquennio un R.S.P.P. operante nelle Istituzioni scolastiche ed educative, in assenza dei requisiti di cui alla letter a); c) aver svolto la figura di formatore per la sicurezza come previsto dal relativo decreto ministeriale del 6 marzo 2013 presso le Istituzioni Scolastiche; d) essere in possesso di abilitazione all’esercizio di una professione tecnica (ingegnere, architetto o titolo equipollente) con iscrizione all'Ordine Professionale Provinciale di appartenenza.
4. Le Istituzioni scolastiche che costituiscono una Rete, come previsto dall’art. 7 del D.P.R. n. 275/99, e come riportato all’art. 1, commi 70-72 e 74 della legge 13 luglio 2015, n. 107, possono avvalersi dell’opera comune di un unico esperto esterno consulente di rete per la sicurezza per ricoprire il ruolo di R.S.P.P. ove non presente tale professionalità interna o affiancare il S.P.P. interno di ogni istituzione scolastica afferente alla rete stessa. Lo stesso consulente esterno può svolgere attività formative obbligatorie per le istituzioni scolastiche ed educative costituenti la Rete di scopo ai sensi dell’art. 37 del presente Decreto.
5. Il Dirigente Scolastico è esonerato dalla valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del presente Decreto, attinenti ai rischi di natura strutturale ed impiantistica, fermo restando gli obblighi di cui all’art. 18, comma 3-ter del presente decreto, relativamente alle comunicazioni per la vigilanza e sorveglianza durante le attività didattiche.
Art. 303-sexies
(Impegni economici)
1. Ogni Dirigente Scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d’Istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P. nelle modalità di cui all’articolo precedente e dei relativi adempimenti formativi obbligatori per i lavoratori, dirigenti e preposti di cui all’art. 37 del presente Decreto, anche riguardo alla prevenzione incendi e al Primo Soccorso.
2. Per il rispetto degli obblighi di cui al comma precedente, il Dirigente Scolastico è autorizzato ad attingere da qualunque tipologia di trasferimenti economici aventi anche destinazioni diverse da quelle per cui stanziati e non utilizzati, nonché dalle risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e Finanza mediante specifico capitolo di spesa.
3. Ai lavoratori individuati a far parte del S.P.P. d’Istituto è garantito un emolumento accessorio da definire nella specifica Contrattazione d’Istituto e può essere corrisposto il bonus di premialità di cui alla legge 107/15.
4. All'RSPP deve essere corrisposta un'indennità congrua al profilo professionale ed alle mansioni svolte, tenendo conto della fascia d'Istituto e del numero di plessi.
Art. 303-septies
(Lavori in appalto)
1. Per i lavori la cui stazione appaltante è individuata nel Proprietario dell’immobile gli obblighi di cui al coordinamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono in capo al Datore di Lavoro dell’ente locale competente, con la nomina di un C.S.E. (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) ai sensi dell'art. 90, comma 11 del D. Lgs. 81/08 nell'ipotesi operino in cantiere più imprese anche non contemporanee o di un valutatore delle interferenze in ossequio agli obblighi di cui all'art. 26 comma 3/ter sempre del D. Lgs. 81/08.
2. L'obbligo di individuazione e nomina del CSE o del valutatore delle interferenze spetta in capo alla stazione appaltante committente dell'opera da realizzare. Al professionista individuato l'obbligo di non far eseguire nessuna lavorazione se non preventivamente redatti e sottoscritti i relativi Piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione o documenti di valutazione dei rischi interferenziali.
Art. 303 octies Sanzioni per il proprietario dell’immobile scolastico
1.Il Proprietario dell'immobile è sanzionato con l’ammenda da 5.000 € a 15.000 € per non aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 303 quater del predente Decreto.
2. Il Proprietario dell’immobile è sanzionato con l’arresto da due a sei mesi di reclusione o ammenda da 7.500 € a 15.000 per non avere adempiuto agli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 303 ter del presente decreto.
3. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'ammenda da 2.500,00 € a 5.000,00 € per il mancato disposto di cui all'art. 303 septies del presente decreto.
4. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi di reclusione o con l'ammenda da 2.500,00 € a 7.500,00 € per il mancato disposto di cui all'art. 303 septies del presente Decreto.
Art. 303-novies
(Sanzioni per il dirigente scolastico)
1. Il dirigente scolastico è sanzionato con una multa esclusivamente di natura amministrativa e non penale pari ad € 5.000,00 per la violazione dei commi 1 e 3 dell'art. 303 quinquies del presente decreto.
2.Il dirigente scolastico è altresì sanzionato amministrativamente con la somma di € 2.500,00 per la violazione di quanto sancito ai commi 3 e 4 dall'art. 303 sexies del presente decreto.
Art. 303-decies
(Definizioni per il titolo XIV)
Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto relativo alla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro scolastici, si intende per:
a) < Dirigente Scolastico >: Professionista Didattico-Educativo con i compiti di gestione degli spazi assegnati dal proprietario dell'immobile, nonché di conduzione delle discipline e delle attività scolastiche. Il Dirigente Scolastico "primus inter pares" è altresì persona dotata di autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, con il compito di organizzare e condurre l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, essendo anche titolare delle relazioni sindacali.
b) < Ufficio Tecnico Preposto >: (Edilizia Scolastica, LL.PP. o manutenzioni) Gruppo di persone aventi qualifica tecnica in seno all'ente locale per cui si presta servizio lavorativo, delegati dal Sindaco del Comune o della Città Metropolitana, coordinati da un Datore di Lavoro così come individuato dall'art. 303 bis comma 1 del presente titolo.
c) < Organo di Vigilanza Competente >: Soggetto pubblico o partecipato, dotato di un modello organizzativo per il controllo e la prevenzione dei reati previsti dal presente titolo. Per le Istituzioni Scolastiche Statali tale organismo a seconda delle proprie competente è individuato: a) per le strutture nell'Ufficio del Genio Civile; b) per la prevenzione incendi nel Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
c) per l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'unità operativa del servizio sanitario provinciale; d) per i lavori in appalto e gli adempimenti formativi nell'ufficio dell'Ispettorato del Lavoro; e) per l'incolumità pubblica nell'ufficio prefettizio delegato.
c) < Commissione Provinciale Pubblica Istruzione >: Gruppo di funzionari direttivi tecnici nominati dal Sig. Prefetto e scelti tra l'Organo di Vigilanza Competente.
d) < Proprietario dell'immobile >: E' individuato quale proprietario dell'immobile scolastico il Sindaco protempore del Comune o della Città Metropolitana, che ha l'obbligo di nominare l'ufficio tecnico preposto ed il datore di lavoro per gli adempimenti sulla sicurezza, come sanciti nell'art. 303 bis del presente titolo.
e) < Fruitori Scuole >: Qualunque persona che a vario titolo entra all'interno di una struttura scolastica o nei relativi spazi esterni di pertinenza. Tra essi si annoverano i lavoratori (docenti - ATA) gli alunni di ogni ordine e grado, i loro genitori nonché tecnici ed operai che prestano servizi manutentivi ordinari e straordinari o in appalto.
f) < Dimensione di una struttura scolastica >: Per il termine dimensione struttura scolastica si suole indicare come indicatori, oltre alla relativa fascia di appartenenza, l'ampiezza dello sviluppo planimetrico delle superfici in pianta, il numero di elevazioni, nonché il numero di plessi afferenti ed i relativi spazi interni ed esterni.
g) < Livelli di affollamento >: Trattasi della capacità di affollamento massima ipotizzabile in seno al Piano di Evacuazione (P.E.) del singolo plesso scolastico, così come dettato dal punto 5 e relative note del D.M. 26/08/1992. Si distinguono: un primo livello imputato al singolo vano con i parametri 1,8 ed 1,96 di superficie/alunno - un secondo livello connesso alla singola elevazione in funzione delle uscite di paino – un terzo livello riferito globalmente all'intero plesso scolastico sulla base delle uscite di sicurezza sfocianti verso luogo sicuro.
h) < C.S.E. >: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - professionista abilitato regolarmente iscritto all'Ordine di appartenenza avente le caratteristiche di cui all'art. 303 septies del presente titolo, con il compito di redigere, quando in cantiere vi sono più imprese esecutrici anche non contemporanee, il piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione prima che inizino le attività lavorative, oggetto da parte della stazione appaltante.
i) < Valutatore delle interferenze >: professionista abilitato, regolarmente iscritto all'Ordine di appartenenza ed avente le caratteristiche di cui all'art. 303 septies del presente titolo, con il compito di redigere, quando in cantiere opera solo una impresa con la compresenza di qualunque tipologia di attività scolastica, il documento di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 comma 3/ter del presente decreto, ancor prima che inizino le attività lavorative. Tale documento D.U.V.R.I. dovrà essere preliminarmente elaborato dalla stazione appaltante che, nell'ipotesi di persona giuridica diversa dal Dirigente Scolastico, avrà cura di inviarlo formalmente a scuola per essere integrato dal S.P.P. d'Istituto con le proprie criticità ed esigenze. Tale documento, pena la nullità, deve essere sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento della stazione appaltante, dal professionista valutatore, dal Dirigente Scolastico, dall'RLS dell'Istituto Scolastico, dal Datore d Lavoro della Ditta Esecutrice congiuntamente al proprio RLS.
MOTIVAZIONE [Revisione della disciplina sulla responsabilità dei Dirigenti scolastici in tema di sicurezza]: alla luce delle numerose criticità emerse sul tema della sicurezza a scuola, è inderogabile esentare i dirigenti scolastici italiani da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale derivanti dai danni strutturali degli edifici scolastici da loro diretti, laddove abbiano tempestivamente richiesto alle autorità locali proprietarie dell’immobile l’intervento, sia strutturale che di manutenzione utile ad assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso. Non sono previsti maggiori oneri per la finanza pubblica.
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- Pubblicato: 20 Novembre 2018